Dopo i tragici fatti del 2 febbraio 2007, in cui l' ispettore di Polizia Filippo Raciti è stato barbaramente assassinato a causa degli incidenti tra "pseudo tifosi" catanesi, il governo italiano ha intrapreso un iter parlamentare il cui obbiettivo era approvare la legge antiviolenza. Giorno 3 aprile 2007, con un voto trasversale si è approvato definitivamente il ddl 1314-B di conversione del decreto-legge n. 8, recante "misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche".

A livello calcistico il giudice sportivo Tosel decide di colpevolizzare un’intera città e a Catania lo stadio deve restare chiuso per tutta la stagione, con l’obbligo per la squadra di disputare le gare in campo neutro. La sentenza era già annunciata o per meglio dire suggerita da taluni giornali che non meritano la fama che hanno per ciò che scrivono; questo dà fastidio all’a.d. rossazzurro Lo Monaco che decide di ricorrere prima alla Commissione Disciplinare (22 febbraio 2007) e poi alla Commissione d' Appello Federale (20 marzo 2007). Tutto inutile.

La conseguente squalifica dello stadio Massimino, da parte degli organi federali, è stato oggetto di ricorso da parte di 82 abbonati rossazzurri, che presentando istanza ad uno studio legale catanese, degli avvocati Enzo Vitale e Danila Grasso, hanno voluto sottolineare che per determinati incidenti devono pagare esclusivamente i responsabili, e non un' intera città. Per quanto riguarda la clausola compromissoria, non viene intaccata in quanto gli 82 non sono tesserati per la società del Catania, ma autonomi cittadini; mentre la società del presidente Pulvirenti ha inteso seguire giustamente la strada della giustizia sportiva, ricorrendo alla camera di conciliazione del Coni,  (Arbitrato).

Per la terza volta negli ultimi anni Il TAR torna protagonista dopo il 1993, dove la FIGC ci ha incredibilmente estromesso dai campionati professionistici, facendoci ripartire dall' eccellenza, ma sempre come Catania fondato nel 1946, e nel 2003, dove la stessa FIGC si è addirittura inventato un quarto grado di giudizio sportivo che ci voleva retrocesso in serie C per l' illecito commesso dal Siena nella partita contro noi,  riformando un campionato di serie B a  24 squadre.

Ecco tutte le tappe della vicenda "guerre tra TAR", tra il TAR di Catania, garante degli 82 tifosi, quello del Lazio, competente per le vicende sportive, per mano sempre della FIGC e CGA di Palermo:

14 febbraio 2007: Il giudice sportivo Tosel infligge al Catania la squalifica del campo fino al 30 giugno, porte chiuse per le partite giocate in casa ed a campo neutro, con un' ammenda da 50 mila euro.

22 febbraio 2007: La commissione disciplinare della Lega calcio respinge il ricorso del Catania contro la squalifica del campo.

20 marzo 2007: La commissione d' appello federale respinge ancora il ricorso del Catania.

4 aprile 2007: I tifosi del Calcio Catania potranno "avere accesso agli impianti sportivi su tutto il territorio nazionale dove si svolgeranno le partite casalinghe" della loro squadra "a partire dal 7 aprile prossimo". Lo ha disposto la quarta sezione del Tribunale amministrativo regionale di Catania che annulla così le "porte chiuse" disposte per le gare interne della società etnee prevista dalla squalifica, fino al 30 giugno prossimo, dai tre livelli dei giudici sportivi dopo gli incidenti del 2 febbraio scorso al Massimino, nel derby con il Palermo, in cui morì l'ispettore di polizia Filippo Raciti. Il giudici del Tar hanno emesso un decreto cautelare d'urgenza che "sospende con effetto immediato tutti gli atti impugnati" ricordando che il provvedimento ha "efficacia erga omnia" e non "soltanto nei confronti degli 82 tifosi che hanno presentato ricorso". Il Tribunale amministrativo regionale nel decreto sottolinea che tutti debbano comunque "scrupolosamente attenersi alle disposizioni, vecchie e nuove, introdotte per un'efficacia tutela dell'ordine pubblico". Il Tar ha fissato l'udienza per la camera di consiglio per il 13 aprile prossimo. Adesso in attesa di sviluppi l' amministrazione comunale è chiamata ad intensificare le opere di messa a norma dello stadio "Angelo Massimino", anche se, per ora, il Catania continuerà a giocare le proprie partita in campo neutro. Si profila come concreta eventualità il ricorso della Figc contro la decisione del Tar di Catania, che ha riaperto ai tifosi le porte dello stadio di Lecce, sul campo neutro che sabato prossimo ospiterà Catania-Roma per la 12/esima giornata di ritorno di serie A. "La Figc - sottolinea il presidente della federazione Giancarlo Abete, in una nota - compirà immediatamente i passi più opportuni sotto il profilo giuridico e processuale". Nella stessa dichiarazione, Abete ricorda "l'esclusiva competenza del Tar del Lazio in primo grado e del Consiglio di Stato in secondo grado" per l'impugnazione di atti giuridici della Federcalcio. 

05 aprile 2007: La partita Catania-Roma, in programma presso lo stadio neutro di Lecce, si svolgerà a porte chiuse. Lo ha deciso l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive riunitosi in mattinata al Viminale, sotto la presidenza del prefetto Antonio Manganelli. Una decisione scontata. Questa la motivazione dell'Osservatorio: "Considerate le gravi responsabilità attribuite alle frange più violente della tifoseria etnea anche dall'organo di giustizia sportiva che, a tutt' oggi, non possono ritenersi superate, e i precedenti relativi agli episodi di violenza avvenuti in passato tra le due tifoserie, è stato deciso di attribuire alla gara il massimo livello di rischio, con contestuale invito al prefetto di Lecce di disporre che la gara si svolga in assenza di pubblico". La palla, adesso, passa al Tar.

06 aprile 2007: La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio contro l'ordinanza del Tar di Catania che ha annullato, in via cautelare, la squalifica del Massimino e l'obbligo di giocare a porte chiuse per gli etnei nelle gare interne fino al 30 giugno prossimo. La richiesta è stata dichiarata ricevibile dal presidente facente funzione della III Sezione Ter del Tar del Lazio che ha fissato l'udienza per il prossimo 12 aprile, il giorno prima dell'udienza camerale prevista invece dal Tar di Catania. Il ricorso della Figc è stato notificato ai legali che assistono gli 82 tifosi del Catania che, in maniera autonoma, avevano presentato la loro richiesta al Tar di Catania. "Un atto abnorme, inammissibile perchè un decreto cautelare non può essere sospeso da nessuno". Così Vincenzo Vitale, l' avvocato degli 81 tifosi del Catania che hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale etneo, commenta la scelta della Figc. "La sensazione - aggiunge il legale - è che la Figc voglia andare al muro contro muro per ottenere lo stallo, bloccare tutto senza fare niente, ma uscendo dalle strade naturali del processo. Quello della Federcalcio è un atto di forza che tenta di distogliere il ricorso dalla sua sede naturale". L' avv.Vitale si dice "sorpreso dall'accesso concesso dal Tar del Lazio alla richiesta della Figc, perché - spiega - i due tribunali sono pari grado e quindi nessuno può decidere sull'altro. Inoltre, un' ordinanza cautelare può essere sospesa soltanto dal giudice che l' ha emessa. Evidentemente, la Figc vuole spostare il confronto dal piano processuale ad un altro, che però non riusciamo a capire quale sia se non quello dello scontro frontale a tutti i costi. Ma noi non ci fermiamo e continueremo nella nostra azione". "Il ricorso che abbiamo presentato al Tar è una iniziativa privata sconosciuta alla società che è completamente estranea a quanto abbiamo fatto", ha inoltre precisato Vitale. "Qualunque altra ipotesi, anche quella avanzata dalla Figc che dietro di noi ci sia la società - ha spiegato il legale - è assolutamente priva di fondamento. L'atteggiamento della Figc ci sembra sia quasi intimidatorio e quindi noi replicheremo a tono a queste minacce perchè siamo tifosi che rispettano la legge, noi, ma che non si fanno intimorire, da nessuno".

12 aprile 2007: Il Tar del Lazio ha accolto l'istanza della Figc e ha revocato il decreto con cui il presidente della 4/a sezione del tar di Catania aveva annullato le porte chiuse disposte dalla giustizia sportiva. La parola passerà adesso al Tar Catania chiamato a pronunciarsi domani sul ricorso presentato dagli 82 tifosi etnei.

 13 aprile 2007: Il Tar di Catania si riunisce in camera di consiglio, ma per i numerosi impegni dello stesso, la sentenza verrà emessa nella giornata di martedì 19 aprile. 

19 aprile 2007: Stadio riaperto ai tifosi del Catania: lo stabilisce una sentenza del Tribunale amministrativo regionale etneo che conferma il decreto emesso pochi giorni addietro. E' stata così annullata la squalifica del 'Massimino' disposta dai giudici sportivi dopo gli incidenti del 2 febbraio. Il Tar dispone inoltre il rimborso del costo della parte non usufruita dell'abbonamento agli 82 tifosi che hanno presentato ricorso e condanna la Figc a pagare 1.000 euro a ciascuno dei ricorrenti, come risarcimento danni morali e materiali. Soddisfazione da parte dei legali degli 82 abbonati. Adesso l'attenzione si sposta ai lavori del Massimino, unico stadio d'Italia tra serie A e B a non essere a norma. Per questa ragione, oltre che per evidenti motivi logistici, la partita Catania-Ascoli si disputerà a Modena, ma a porte rigorosamente aperte. La quarta sezione del Tar di Catania ha annullato gli articoli 9 e 11 del regolamento della Figc sulla responsabilita' oggettiva. Lo ha reso noto il legale degli 82 abbonati ricorrenti, l'avvocato Vincenzo Vitale, spiegando che i giudici hanno ritenuto la norma anticostituzionale. I giudici hanno preso ad esempio la decisione del Tar di Parigi che annullo' la squalifica del campo del PSG perche' e' una norma che "viola il principio costituzionale della personalita' della pena".  (* il testo completo della sentenza del TAR di Catania)

19 aprile 2007: In relazione alla sentenza del TAR di Catania che ha annullato la squalifica dello Stadio A.Massimino disposta dai giudici dopo gli incidenti del 2 febbraio scorso, annullando nel contempo gli articoli 9 e 11 del Regolamento della F.I.G.C. sulla responsabilità oggettiva, il Calcio Catania S.p.A., pur vedendo sancita la incostituzionalità della responsabilità oggettiva annuncia di volersi adeguare esclusivamente alle decisioni della giustizia sportiva. Pertanto, nell’ambito del rispetto delle regole e del richiamo all’autonomia dell’ordinamento calcistico a cui tutte le società professionistiche devono attenersi, continuerà a perseguire l’unica strada percorribile che è quella del ricorso alla Camera di Conciliazione del CONI, (arbitrato), che fissa l' udienza per giorno 2 maggio. 

20 aprile 2007: La Federcalcio ha presentato il ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia, che ha sede a Palermo contro la sentenza emessa ieri dalla quarta sezione del Tar di Catania. Una mossa astuta, visto che la Sicilia è una regione a statuto speciale e, dunque, l'appello non si può presentare davanti al Consiglio di Stato. Potrebbe esserci un decreto stoppa-TAR in attesa dell' udienza da fissare. Il TAR catanese, nel frattempo, ha nominato tre commissari ad acta, due giudici di altrettanti tribunali amministrativi regionali, Carlo Modica De Mohac del Lazio e Giuseppe Caruso della Calabria, e un ufficiale dei carabinieri, il comandante della compagnia di Modena, per far rispettare la sentenza emessa.

21 aprile 2007: Catania-Ascoli, partita che si doveva giocare il 22 aprile, è stata rinviata al 2 maggio. L'Osservatorio del Viminale ha ritenuto ancora non pronto lo stadio Massimino. Il tutto per far eseguire la sentenza del Tar, che imponeva alla Federcalcio di far riaprire le porte dello stadio che ospita, in campo neutro, le partite dei siciliani. La decisione è stata presa di comune accordo tra commissario ad acta e Lega Calcio. Però, visto che il regolamento prevede l`obbligatorieta` di mettere in vendita i biglietti cinque giorni prima dell`incontro, il commissario ad acta, Cons. Avv. Carlo Modica de Mohac, nominato con D.P. n. 5 del 19/4/2007 dal Presidente della IV Sezione della Sezione Staccata di Catania del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, ha dato esecuzione alla sentenza n. 679/2007 emessa da detta Sezione, agendo in sostituzione e con i poteri propri della F.I.G.C. e della Lega Nazionale Professionisti, ed a tal fine  ha disposto il rinvio della gara, presso ancora lo stadio di Modena. Decisione sulla quale non è stata incredibilmente interpellata la società del Catania.

23 aprile 2007: Catania-Ascoli si deve giocare in un giorno festivo, e non il 2 maggio prossimo come previsto, "per permettere ai tifosi di potere assistere alla partita". E' quanto prevede una disposizione del Tribunale amministrativo regionale etneo che per fare rispettare la propria decisione ha nominato un quarto commissario ad acta. I giudici del Tar hanno così accolto una nuova richiesta che era stata presentata dall'avvocato Vitale perchè, sostiene il legale, "lo spostamento della partita al 2 maggio prossimo non rispetta l'interesse sostanziale dei ricorrenti". Per la sua esecuzione il presidente Biagio Campanella ha nominato commissario ad acta il dirigente superiore della polizia di Stato Filippo Barboso, capo della sede Interregionale Sicilia e Calabria, in collaborazione con il commissario già nominato a Modena (il comandante provinciale dei carabinieri della città). L'udienza dibattimentale del decreto è stata fissata per il prossimo 9 maggio.

23 aprile 2007: “Questa partita non s’ha da fare”. Non s’ha da fare mercoledì 25 Aprile. Così il presidente Pulvirenti, di ritorno da Roma, dove è stato ricevuto dal presidente della Federcalcio Abete. E proprio da questo incontro, decisivo, sarebbe maturata l’intenzione comune di non giocare la gara contro l’Ascoli il 25 Aprile, a Modena, come in qualsiasi altra città, a porte aperte o chiuse. Non si gioca il 25 Aprile 2007. Stop. La Federcalcio farà valere l’”imposibilia nemo tenetur”, norma del diritto per cui, in caso di impossibilità di applicare le determinazioni del giudice, non si ha l’obbligo di adempiere alla sentenza. “La partita resta fissata per il 2 Maggio”, queste le parole di Pulvirenti.

24 aprile 2007: La gara tra Catania e Ascoli verra` giocata il prossimo 2 maggio e non il 25 aprile, come precedentemente comunicato. A darne notizia la Lega Calcio attraverso un comunicato ufficiale: ` Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti - si legge - preso atto del decreto n. 402/07 del Presidente del CGA per la Regione Siciliana, nel procedimento di cui al ricorso n. 535/07 proposto dalla F.I.G.C., che ha sospeso l’esecutivita` della sentenza del T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), n. 679/07, gia` pronunciata nel procedimento n. 729/07 del 19 aprile 2007, riguardante la sanzione disciplinare della squalifica del campo di giuoco della societa` CALCIO CATANIA S.p.A. fino al 30 giugno 2007, con obbligo di disputa delle gare a porte chiuse; in base ai poteri di cui agli articoli 11, comma 2, lett. a) e 34, comma 2, del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti; dispone che la gara CATANIA – ASCOLI, valida per la 14ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A TIM, si disputi mercoledi` 2 maggio 2007, con inizio alle ore 15.00, in campo neutro a porte chiuse. La sede della gara verra` fissata successivamente` . Questo provvedimento, temporaneo, sospende la sentenza del Tar fino al nuovo dibattimento, al Cga di Palermo, il 10 Maggio, che emetterà la sentenza definitiva. L'ultima parola sull'annullamento o meno della squalifica del Massimino. Catania-Ascoli non si potrà più disputare a Modena perchè il primo maggio la formazione locale affronterà in casa il Treviso in un post. della 9° giornata di ritorno del campionato di B.

24 aprile 2007: Fine della commedia. Si gioca il 2 Maggio, ore 15, in campo neutro ed a porte chiuse.  Oggi il quinto commissario ad acta nominato dal Tar di Catania, Achille Serra (Prefetto di Roma), dopo aver sentito anche il prefetto di Modena, che ha espresso anche lui forti preoccupazioni sull'ordine pubblico, avrebbe fatto richiesta al Tar di Catania per attuare semmai il primo provvedimento emanato dal tribunale siciliano che prevedeva le squadre in campo il 2 maggio prossimo, sempre a Modena. Il parere del commissario ad acta è stato quindi accettato dal presidente della quarta sezione del Tar di Catania, Biagio Campanella. La Lega ha infatti precisato che "la sede della gara verra' fissata successivamente" e quindi potrebbe non essere lo stadio Braglia di Modena, come previsto inizialmente.

2 maggio 2007: Mentre si gioca a Verona, a porte chiuse, la partita Catania-Ascoli, terminata con un pirotecnico 3 a 3 da ulcera, viene aggiornata al prossimo 8 maggio alle 14.30 la conciliazione tra il Catania calcio e la Figc. Dopo trenta minuti di udienza, il conciliatore, prof. avv. Angelo Piazza, preso atto della volontà espressa dalle parti, l'avvocato Giovanni Grasso per il Catania e l'avvocato Stefano La Porta per la Figc, ha disposto infatti l'aggiornamento dell'udienza al prossimo martedì.

 8 maggio 2007: Conciliazione Calcio Catania S.p.A. / FIGC - Proc. n. 0767 del 18.4.2007. Nel procedimento in oggetto, la società Calcio Catania è rappresentata dal Prof. Avv. Giovanni Grasso in forza di specifica delega a conciliare la controversia sottoscritta dal presidente Sig. Antonino Pulvirenti. La Federazione Italiana Giuoco Calcio è rappresentata dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, in forza di specifica delega a conciliare la lite sottoscritta dal presidente federale dr. Giancarlo Abete. La Società Calcio Catania rappresenta preliminarmente la propria totale estraneità al ricorso promosso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania da alcuni suoi abbonati, e segnatamente dal signor Pennisi Michele e altri 86, per l'annullamento dei provvedimenti disciplinari oggetto dell'odierno procedimento, sottolineando il proprio dissenso rispetto alla predetta iniziativa e evidenziando il pregiudizio che da essa ne è scaturito per gli interessi della società. La società Catania ribadisce, inoltre, la propria volontà di vedere definita la vicenda esclusivamente in sede sportiva e, in tale prospettiva, auspica che la FIGC valuti favorevolmente la ipotesi conciliativa di consentire la disputa delle ultime due partite interne del campionato 2006/2007 -pur se in campo neutro- a porte aperte. I rappresentanti della FIGC, in forza dei poteri loro conferiti, preso atto delle richieste della società etnea e tenuto anche conto dell'impegno assunto dalla società - in questa sede ribadito - di devolvere alla famiglia del compianto Ispettore Raciti la somma di 30 mila euro a titolo di liberalità, in conseguenza della riduzione per pari importo - da parte della Commissione Disciplinare - dell'originaria maggiore sanzione inflitta alla società dal Giudice Sportivo, ritengono dette richieste meritevoli di accoglimento e, conseguentemente, le Parti dichiarano di voler conciliare la controversia alle seguenti inscindibili condizioni:

- la società Catania accetta in via definitiva la sanzione ad essa inflitta della squalifica del campo A. Massimino di Catania fino al 30 giugno 2007 e dell'ammenda di € 20.000;
- la società Catania dichiara e garantisce di manlevare la FIGC da qualsiasi pretesa risarcitoria nei suoi confronti avanzata dai signori Pennisi Michele e altri 86, nel giudizio attualmente definito con sentenza del TAR di Catania n. 679/07 e tuttora pendente in appello;
- la FIGC, sentita la Lega Nazionale Professionisti e valutata l'istanza della società affinché sia adottata un'equa soluzione della controversia, autorizza la disputa delle residue gare interne del Catania in calendario per il Campionato 2006-2007, e segnatamente le gare Catania - Milan del 13 maggio 2007 e Catania - Chievo del 27 maggio 2007, in campo neutro e con presenza del pubblico, con salvezza di ogni diversa determinazione che fosse disposta dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive;
- la società Catania conferma il proprio impegno a devolvere la somma di € 30.000,00 a favore della vedova Raciti, a titolo di liberalità, obbligandosi - ove detta liberalità non sia stata già erogata - a eseguirla entro il 30 giugno 2007;
- la società Catania si obbliga a farsi interamente carico delle spese e dei diritti amministrativi del procedimento di conciliazione.

Le Parti si dichiarano reciprocamente soddisfatte non avendo altro a pretendere l'una dall'altra per le ragioni di cui al presente procedimento e avendo così definito la controversia chiedono che il Conciliatore - prendendo atto della loro comune volontà - dichiari cessata la materia del contendere.

10 maggio 2007: A seguito del dibattimento svoltosi oggi a Palermo, il CGA ha deciso di riserbarsi di decidere, rimandando ai prossimi giorni la sentenza a causa della cospicua mole di documenti  riguardanti la revoca del provvedimento di squalifica per lo Stadio Angelo Massimo, il decadimento della responsabilità oggettiva come norma del regolamento sportivo e il rimborso chiesto da 82 abbonati nei confronti della FIGC.

11 maggio 2007: Si aspetta la sentenza del CGA ma affiorano le prime indiscrezioni: i giudici palermitani hanno convalidato la sospensione della decisione con cui il Tar di Catania aveva annullato la squalifica dello stadio Massimino. Ciò è emerso a conclusione dell'udienza camerale in cui e' stata anche confermata la sospensione della responsabilita' oggettiva dell'ordinamento sportivo.
 

8 novembre 2007: La Federcalcio ha avuto la meglio secondo il Consiglio di giustizia amministrativa. Il CGA per la Regione Sicilia, in sede giurisdizionale, accoglie l’appello, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla senza rinvio la sentenza gravata e dichiara inammissibile il ricorso di primo grado. Condanna, in solido, le parti private appellate costituite nonché la Provincia regionale di Catania e la Confederazione Nazionale Nuovi Consumatori Europei a rifondere alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, al Comitato Olimpico Nazionale Italiano ed alla Lega Nazionale Professionisti, parimenti con solidarietà attiva, le spese del doppio grado del giudizio, che liquida in complessivi € 5.000,00 (Cinquemila/00) oltre accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti dei soggetti intimati e non costituitisi. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa. (** il testo completo della sentenza del CGA)
 

                                                                                              FINE DELLA TELENOVELA....!


 

 


* il testo completo della sentenza del TAR di Catania

REPUBBLICA ITALIANA N. 0679/07 Reg. Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 0729/07 Reg. Gen.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania - Sezione Quarta, composto dai Signori Magistrati:
Dott. Biagio CAMPANELLA Presidente rel. est.
Dott. Francesco BRUGALETTA Consigliere
Dott. Dauno TREBASTONI Referendario
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 729/2007, proposto dal sig. Pennisi + 81, rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. Vincenzo Vitale e Danila Grasso
contro
-il Comitato Olimpico Nazionale Italiano – C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

-la Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituita in giudizio;

-la Lega Nazionale Professionisti Serie A, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituita in giudizio;

-il Giudice sportivo di primo grado, domiciliato per la carica presso la F.I.G.C., non costituito in giudizio;

-la Commissione Disciplinare della F.I.G.C.,in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;

-La Commissione di Appello Federale, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

con l’intervento ad adjuvandum:
-di ARENA Grazia, ARENA Raimonda, GRASSO Rosina, DI MAURO
Rosa ed ANASTASI Nunziata, rappresentate e difese dagli avv.ti prof. Vincenzo Vitale e Danila Grasso;

-della PROVINCIA REGIONALE di CATANIA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò D’Alessandro e Francesco Mineo, elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura dell’Ente, in Catania, via Centuripe, n. 8;

-del COMUNE di CATANIA, in persona del Sindaco pro tempore, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dal prof. avv. Vincenzo Vitale, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Catania, via G. Leopardi, n. 7;

-della CONFEDERAZIONE NAZIONALE NUOVI CONSUMATORI EUROPEI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Gitto, presso il cui studio è elettivamente domiciliata,

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento n. 67 del Giudice sportivo della F.I.G.C., di cui al comunicato ufficiale n. 227 del 14 febbraio 2007, e di ogni atto presupposto, derivato, conseguente e/o direttamente od
indirettamente connesso ed, in particolare, dei provvedimenti confermativi pronunciati dalla Commissione Disciplinare della F.I.G.C.(Federazione Italiana Gioco Calcio) e dalla C.A.F. (Commissione Appello Federale) e, per quanto occorra, degli artt. 9, 11 e 14 del vigente “codice di giustizia sportiva” della F.I.G.C.;

nonché

per il rimborso ed il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dai ricorrenti;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Visti gli atti tutti della causa;

1)(...)
 

2)Ciò premesso, vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di rito sollevate dalle parti resistenti.
 

3)Nell’ordine logico-giuridico, precede ovviamente l’esame dell’eccezione di difetto assoluto di giurisdizione sollevata, in sintesi, sul rilievo che i provvedimenti impugnati costituirebbero esercizio dell’autodichia disciplinare delle Federazioni sportive e riguarderebbero materia riservata all’autonomia dell’ordinamento sportivo a norma dell’art. 1 del D.L. n. 220/2003 convertito, con modificazioni, nella legge n. 280/2003.
Tale eccezione è palesemente infondata.

Innanzi tutto, come affermato, con motivazioni condivisibili, dalla stessa ordinanza n. 1664 del 12.4.2007 del T.A.R. Lazio-Roma-Sezione terza ter (con la quale, previo accoglimento dell’istanza di riassunzione della F.I.G.C., è stato revocato il D.P. cautelare n. 401/2007 del Presidente di questa IV^ Sezione ed è stata altresì respinta l’istanza cautelare dei ricorrenti), “ancorché l’art. 2, lett. b, D.L. n. 220 del 2003, in applicazione del principio di autonomia dell’ordinamento sportivo da quello statale, riservi al primo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto “i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”, tuttavia detto principio, letto unitamente all’art. 1, secondo comma, dello stesso decreto legge, non appare operante nel caso in cui la sanzione non esaurisce la sua incidenza nell’ambito strettamente sportivo, ma rifluisce nell’ordinamento generale dello Stato (T.A.R. Lazio-3^ Sezione, 22 agosto 2006, n. 4666 (ord.); 18 aprile 2005 n. 2801 e 14 dicembre 2005 n. 13616)”.
Inoltre –prosegue la predetta ordinanza del T.A.R. Lazio- “una diversa interpretazione del citato art. 2 D.L. n. 220 del 2003 condurrebbe a dubitare della sua conformità a principi costituzionali, perché sottrarrebbe le sanzioni sportive alla tutela giurisdizionale del giudice statale”.
La stessa ordinanza conclude, sul punto, rilevando che, nella vicenda in esame, è impugnata la sanzione disciplinare della squalifica del campo di calcio, con l’obbligo di giocare in campo neutro e a porte chiuse, e quindi senza la presenza del pubblico le gare casalinghe; sanzione che comporta una indubbia perdita economica per la società Catania calcio in termini di mancata vendita di biglietti ed esposizione a possibili azioni giudiziarie da parte dei titolari di abbonamenti.
Per sua natura, quindi, tale sanzione assume indubbia rilevanza anche al di fuori dell’ordinamento sportivo, ed è quindi impugnabile dinanzi al Giudice amministrativo.
Ma, ciò posto in termini generali, il Collegio non può sottrarsi all’obbligo di delineare con maggior precisione quale sia la posizione giuridica soggettiva azionata col ricorso in esame, e ciò al fine precipuo di eliminare in radice ogni dubbio residuo in ordine alla possibilità giuridica di configurare, in materia, il difetto assoluto di giurisdizione.
In proposito, deve ritenersi che, come precisato dai difensori dei ricorrenti nella memoria depositata nel corso dell’udienza camerale, l’azione proposta col ricorso in esame tende congiuntamente alla rimozione della lesione, asseritamene subita per fatto e colpa del terzo (la F.I.G.C.), del diritto di credito (c.d. tutela aquiliana del credito) vantato dagli abbonati nei confronti della società sportiva Catania calcio s.p.a., nonché alla tutela dei connessi o correlati diritti personalissimi ed inviolabili (art. 2 della Costituzione) all’immagine, all’onore ed al decoro degli stessi abbonati, attraverso l’emanazione di pronunce (prima cautelari e, poi, di merito) idonee anche alla “reintegrazione in forma specifica” dei diritti lesi (così come previsto, nell’ambito della giurisdizione elusiva, dall’art. 35, 1° comma, del decreto legislativo n. 80/1998, nel testo sostituito dall’art. 7, 1° comma, lettera c, della ripetuta legge n. 205/2000, nonché, per quanto concerne anche la giurisdizione generale di legittimità, dall’art. 7, 3° comma, della legge TAR, nel testo sostituito dall’art. 7, 4° comma, della stessa legge n. 205/2000, oltre che, con estensione analogica in entrambi tali ambiti, dall’art. 2058 del codice civile).
Da diversi anni la giurisprudenza riconosce la c.d. tutela aquiliana del credito.
Originariamente, la tutela accordata dall’ordinamento giuridico per reagire contro il danno derivante da fatto illecito ex art. 2043 c.c. era circoscritta ai diritti reali ed ai diritti personali (libertà, onorabilità, etc.); in un secondo momento, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha esteso tale tutela ai c.d. diritti relativi, ossia valevoli o esercitabili soltanto nei confronti di pertinenza di soggetti determinati o determinabili, quali il diritto di credito.
Per quanto concerne, in particolare, tali diritti di credito, aventi ad oggetto prestazioni personali ed infungibili, è stata riconosciuta la legittimazione del creditore danneggiato a rivolgersi direttamente al terzo autore del fatto illecito, che ha reso impossibile la prestazione, e non al debitore impossibilitato ad adempiere a causa, appunto, di tale fatto illecito.
Comunque, per quanto riguarda i ricorrenti, il credito, che trova il suo momento genetico nel rapporto contrattuale intercorrente con la società in esito alla stipula del contratto di abbonamento, non è rappresentato soltanto dal diritto di assistere alle gare casalinghe, ma anche da tutto quell’insieme di condizioni psicologiche, sociali, ambientali e ludiche la cui violazione costituisce danno morale ed esistenziale.
L’impossibilità per i ricorrenti di assistere a tali incontri non deriva ovviamente da inadempimento colpevole imputabile alla società, ma dall’adozione degli atti impugnati, adottati dalla resistente F.I.G.C.
La suprema Corte ha, in proposito, affermato: “La tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c. deve ammettersi anche con riguardo al pregiudizio patrimoniale sofferto dal titolare di diritti di credito, non trovando ostacolo nel carattere relativo di questi ultimi in considerazione della nozione ampia generalmente accolta di danno ingiusto come comprensivo di qualsiasi lesione dell’interesse che sta alla base di un diritto, in tutta la sua estensione. Trova, in tal modo, protezione non solo l’interesse rivolto a soddisfare il diritto (che, nel caso di diritti di credito, è attivabile direttamente nei confronti del debitore della prestazione oggetto del diritto), ma altresì l’interesse alla realizzazione di tutte le condizioni necessarie perché il soddisfacimento del diritto sia possibile, interesse tutelabile nei confronti di chiunque illecitamente impedisca tale realizzazione. In siffatta prospettiva trova fondamento la tutela aquiliana del diritto di credito. L’area di applicazione della responsabilità extracontrattuale per la lesione del diritto di credito va, peraltro, circoscritta ai danni che hanno direttamente inciso sull’interesse oggetto del diritto” (cfr., Cassazione civile-Sez. 3^, n. 7337 del 27 luglio 1998).
Conclusivamente, non si può in alcun modo dubitare che sussista, nella materia de qua la giurisdizione del G.A., che deve considerarsi esclusiva alla stregua della espressa qualificazione in tal senso contenuta nel predetto art. 3, 1° comma, della legge n. 280/2003.

4)Conseguentemente, alla stregua delle argomentazioni che precedono, deve essere disattesa l’ulteriore eccezione di difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti.
Anche tale eccezione, del resto, è stata rigettata con la menzionata ordinanza n. 1664/2007 della Sezione terza ter del T.A.R. Lazio-Roma, in base ai seguenti testuali rilievi:
“Ritenuto di dover disattendere anche l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, sollevata sempre dalle parti resistenti, essendo indubbia la posizione qualificata che gli stessi, in quanto titolari di abbonamenti per seguire le partite di calcio giocate nello stadio della società Catania, rivestono nell’ordinamento;
“Considerato infatti che, a fronte di una lesione, di carattere patrimoniale e non, che i ricorrenti affermano di subire dal provvedimento impugnato non può dubitarsi della loro legittimazione ad adire questo giudice per la tutela non tanto del diritto di natura patrimoniale, che nasce dalla stipula del contratto di abbonamento, quanto sicuramente dell’interesse a vedere le partite casalinghe di calcio della soc. Catania allo stadio, atteso che, diversamente opinando e premessa la giurisdizione di questo giudice, una tale situazione giuridica soggettiva non potrebbe trovare altra forma di tutela;
“Ritenuto a tal proposito inconferente il richiamo, effettuato dalla F.I.G.C. ai precedenti di questa stessa Sezione (1 settembre 2006 n. 7909, ecc.), che attengono alla diversa ipotesi in cui i ricorrenti erano soci di società sportive, ai quali era stata negata la legittimazione attiva sul rilievo –non estensibile alla fattispecie in esame- che la società commerciale, quale persona giuridica, assomma in sé e compone tutti gli interessi dei soggetti partecipanti, secondo le norme della organizzazione interna disposta con il contratto sociale e lo statuto, nei limiti dell’oggetto e dello scopo sociale, con la conseguenza che tali interessi sono unitariamente individuati dagli organi aventi legittimazione ad esprimerli”.
Deve ancora rilevarsi, in proposito, che la legittimazione attiva dei ricorrenti – così come il loro interesse processuale ex art. 100 c.p.c.- si configura, al di là di ogni dubbio, sulla base di ulteriori argomentazioni che possono riassumersi nei termini che seguono:
Non possono essere posti in dubbio l’interesse sostanziale e la legittimazione ad agire dei ricorrenti, tutti in possesso di “abbonamento” per assistere allo svolgimento delle partite “casalinghe” della squadra di calcio del Catania, relativamente al campionato di Serie A, anno 2006/2007, per cui tale interesse sostanziale si appalesa come personale, diretto e concreto;

Non può correre alcun dubbio sulla circostanza che ogni abbonato sia titolare tanto di un diritto soggettivo (quello al rimborso della quota parte di abbonamento pagata e non goduta), quanto di un preciso interesse legittimo a che la Federazione non adotti provvedimenti sanzionatori a carico della società calcistica che direttamente risultino lesivi della propria situazione giuridica soggettiva.

5)Per quanto concerne la competenza territoriale, con il menzionato decreto presidenziale n. 401 del 4 aprile 2007, è stato affermato che “non si applica -per il caso di specie- il disposto di cui al D.L. 19.8.2003, n. 220, convertito nella legge 7.10.2003, n. 280 che, all’art. 3, comma 2, devolve la competenza di primo grado, in via esclusiva, al T.A.R. del Lazio, con sede in Roma, atteso che tale competenza esclusiva appare dettata unicamente per i soggetti interni al mondo sportivo, nei cui confronti si pone la necessità della previa formazione della c.d. “pregiudiziale sportiva”, ossia l’esaurimento dei gradi della Giustizia Sportiva come condizione d’ammissibilità della successiva azione avanti al Giudice Amministrativo, nell’ottica di garantire la omogeneità
del complessivo sistema”.

Una tale interpretazione va confermata, alla luce di un ulteriore approfondimento della questione da parte del Collegio: Orbene, il decreto-legge n. 220 del 19 agosto 2003, convertito nella legge n. 280 del 17 ottobre 2003, così recita, all’art. 3 (“norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria”):

“1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo….”;

“ 2. La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l’emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d’ufficio”;

“3. Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n 1034, e si applicano i commi 2 e seguenti dell’art. 23-bis della stessa legge”;

“4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai processi in corso e l’efficacia delle misure cautelari emanate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2 è sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, cui la parte interessata può riproporre il ricorso e l’istanza cautelare….”. Dal mero dato letterale delle disposizioni surriportate emerge un elemento assolutamente incontrovertibile: l’adizione del T.AR. del Lazio, sede di Roma, quale viene prevista e disciplinata dal quasi integralmente trascritto art. 3, ha un suo preciso presupposto nella circostanza che siano stati aditi, preventivamente, gli Organi di giustizia sportiva, e che ne siano stati esauriti tutti i gradi. Ma dal momento che gli unici soggetti abilitati ad adire la giustizia sportiva sono quelli (persone fisiche o società) che operano all’interno del mondo sportivo, in quanto tesserati, ne consegue che tale disciplina non può applicarsi nei confronti degli altri soggetti dell’ordinamento. Oltre al dato testuale, le disposizioni in esame vanno interpretate alla luce della ratio ad esse sottesa. Va sottolineato, in proposito, che la normativa medesima è stata introdotta in un periodo molto travagliato dell’attività sportiva svolta in Italia (estate dell’anno 2003), allorché diverse società calcistiche, rivolgendo i loro ricorsi a diversi Tribunali amministrativi sparsi sul territorio nazionale, hanno provocato l’adozione di decisioni non di rado inaspettate e contrastanti, con conseguente disorientamento degli Enti preposti al coordinamento ed al controllo dell’attività sportiva medesima, specie in relazione alla possibilità di stilare in tempo i vari calendari sportivi. Sotto altro profilo, vale un ragionamento per absurdum. Orbene, se si dovesse ritenere che anche il quisque de populo sia soggetto alla su delineata competenza territoriale, si perverrebbe ad una conclusione logicamente assurda e giuridicamente aberrante. Un comune cittadino, non essendo legittimato ad agire, allo scopo di precostituirsi la “pregiudiziale sportiva”, i relativi Organi, non potrebbe mai autodeterminarsi, ricorrendo alla tutela del Giudice amministrativo, sia pure in presenza della lesione di un proprio interesse giuridicamente tutelato;la tutelabilità del suo interesse avanti al G.A. sarebbe totalmente rimessa all’arbitrio del soggetto sportivo, unico legittimato a soddisfare quella condizione di ammissibilità. Tale interpretazione sarebbe in evidente contrasto con gli artt 24, 111 e 113 della Carta Costituzionale. Da quanto esposto emerge con sufficiente chiarezza come l’unico criterio determinativo della competenza territoriale non può non essere quello generale che, in via principale, presiede al riparto della competenza per territorio tra i diversi TT.AA.RR., ossia il criterio che indica il T.A.R. del luogo ove il provvedimento da impugnare ha prodotto l’effetto lesivo. Ma c’è di più: occorre tener conto della “transitorietà” di tale norma. Sotto la rubrica “norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria”, l’art. 3 della legge n. 280/2003 citata, dopo aver individuato il T.A.R. del Lazio come unico territorialmente competente per le “questioni” indicate all’art. 1, al successivo comma 4, dispone l’applicabilità della disciplina di cui ai precedenti commi “anche ai processi in corso”. E’ pacifico che i caratteri essenziali di ogni disposizione transitoria sono: 1)la temporaneità: sussiste ed è efficace sino all’esaurimento dei rapporti da essa contemplati; 2)non è suscettibile di applicazione analogica; Tale norma temporanea prevede espressamente non solo il dies a quo per per attivare il congegno procedurale da essa previsto, ma anche il dies ad quem. Il primo decorre, come recita il comma 4 citato “dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il secondo “spira” -essendo ridotto della metà rispetto a quello ordinario- 15 giorni dopo da quella data (ossia, circa tre anni e mezzo fa). Quindi, tale normativa “transitoria” non solo disciplina le controversie “in  corso” alla data della sua entrata in vigore, ma condiziona, altresì, la sua concreta operatività all’assolvimento di un preciso onere, a pena di improcedibilità: la riassunzione entro un termine decadenziale. In tale ottica, è stato adottato, in data 4 aprile 2007, il decreto presidenziale n. 401 con il quale, ritenuti sussistenti il fumus boni juris ed il periculum in mora, è stata disposta la sospensione cautelare, con efficacia erga omnes, dei provvedimenti impugnati. Sennonché, in data 7 aprile 2007, la F.I.G.C. ha presentato “atto di riproposizione in riassunzione” avanti la Sezione Terza Ter del T.A.R. del Lazio-sede di Roma, la quale, con ordinanza n. 1664 del 12 aprile 2007, ha accolto tale istanza di riassunzione ed ha revocato, per l’effetto, ai sensi dell’art. 3, 4° comma, del D.L. n. 220, il decreto presidenziale n. 401/2007, respingendo, al contempo l’istanza cautelare. Il Collegio non condivide tale decisione che, ovviamente, non lo può vincolare, attesa la posizione di equiordinazione di tutte le Sedi della Giustizia Amministrativa di primo grado. Orbene, tale diverso orientamento di questa 4^ Sezione discende, oltre che dalla convinzione che, per il caso di specie, non si applichi il principio della competenza “esclusiva” del T.A.R. di Roma (come estesamente esposto), dalla circostanza che, per il caso di specie, sia stata seguita, da parte della F.I.G.C. intimata, una procedura abnorme. Ed invero, il trascritto 4° comma dell’art. 3 della legge 280/03 prevede (o meglio, prevedeva), per il caso in cui tale inderogabile competenza funzionale  non venga rispettata, che la“parte interessata può riproporre il ricorso e l’istanza cautelare…”. Orbene, anche se può ritenersi possibile che il legislatore, con il termine parte interessata”, si sia potuto riferire non alla parte ricorrente, ma alle Amministrazioni intimate ed ai controinteressati, non si comprende tuttavia come questi siano facultati a “riproporre” il ricorso e l’istanza cautelare. Apparendo pressocchè impossibile che il legislatore sia incorso in un così grave errore materiale, il Collegio ritiene che l’art. 4, perché ad esso possa essere attribuito un senso logico e giuridico, deve essere letto, mutatis mutandis, in connessione con le disposizioni che regolano l’istituto del “regolamento di competenza”. La menzionata “riassunzione” presuppone, naturalmente, che sia stato adito un T.A.R. diverso da quello di Roma e che quest’altro T.A.R. si sia dichiarato incompetente; diversamente, non ci sarebbe alcun interesse alla riassunzione del giudizio avanti al Tribunale laziale. Così opinando, oltre a darsi un senso logico e un concreto significato a tale “eventuale riassunzione”, ne consegue che il T.A.R. romano agisca non come Giudice di appello (e ciò sconvolgerebbe l’assetto della giurisdizione Amministrativa), bensì, grazie all’atto di riassunzione, come Giudice di primo grado, non potendosi peraltro sottrarre al Consiglio di Stato le funzioni di Organo regolatore della competenza. In sostanza, spetta al T.A.R. adito, anche nel caso in cui non coincida con quello del Lazio, delibare sull’appartenenza della competenza nel caso sottoposto al suo esame; anche se si ritiene che un tale tipo di competenza territoriale sia inderogabile. Tuttavia, nessuna disposizione impone che una tale cognizione venga effettuato dal T.A.R. del Lazio medesimo; quello che appare necessario è soltanto che, nel caso in cui il diverso T.A.R. adito accerta che si versa nelle ipotesi di cui all’art. 2 del D.L. n. 220/2003
(corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche, l’ammissione e l’affiliazione alle federazioni di società…,etc.), tale T.A.R. deve dichiararsi incompetente. Ma non può non restare fermo il principio basilare secondo cui l’unico strumento previsto nel processo amministrativo per contestare la competenza del T.A.R. periferico adito è esclusivamente costituito dalla proposizione, da parte dei resistenti, del regolamento di competenza dinanzi al Consiglio di Stato ai sensi e per gli effetti di cui al ricordato art. 31 della legge T.A.R. (che, nella specie, non è stato proposto). Giova ancora sottolineare che le regole ed i principi generali del riparto di competenza territoriale dei T.A.R. sono derogabili (art. 2, 3 e 31 legge T.A.R.), salvo i casi assolutamente eccezionali di competenza territoriale funzionale, non ricorrente nel caso di specie. D’altra parte, la necessità cha tale esame avvenga presso il Giudice adito risponde alla necessità che tutti le parti si confrontino attraverso un’ordinata dialettica processuale. Nel caso di specie, invece, il T.A.R. del Lazio, in data 12 aprile 2007, si è dichiarato competente, pur in assenza della necessaria documentazione, giacente presso questa Sezione, documentazione che è stata poi richiesta alla Segreteria con la medesima ordinanza n. 1664/07, ossia dopo che era stata adottata una decisione propria del Giudice non della “riassunzione”, ma d’appello. Quindi, va ribadito ancora che l’itinerario logico argomentativo seguito dalla Sezione terza ter del T.A.R. del Lazio non può essere condiviso, proprio in base al criterio della “lettura costituzionalmente orientata” impropriamente invocato dalla F.I.G.C. (pag. 6 dell’atto di riproposizione in riassunzione) al fine di pervenire al risultato interpretativo della operatività anche “a regime” (e non soltanto in via transitoria) di tale anomalo ed ibrido istituto della riassunzione e della configurabilità della competenza funzionale del T.A.R. Lazio-Roma anche per le controversie in materia di sanzioni disciplinari instaurate, nei confronti del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive, da soggetti non tesserati, e quindi da comuni cittadini estranei a tali ordinamenti settoriali. Una interpretazione adeguatrice o conforme a Costituzione, infatti, conduce ad un risultato diametralmente opposto a quello sostenuto dalla F.I.G.C. e dal T.A.R. Lazio-Roma con la menzionata ordinanza, posto che proprio la spregiudicata operazione ermeneutica finalizzata a “trasformare” una disposizione espressamente dichiarata transitoria, e disciplinata come tale dal legislatore del 2003, in norma con efficacia permanente, o, come suol dirsi, “a regime”, verrebbe a vulnerare gravemente non solo e non tanto il divieto di estensione analogica delle “leggi …che fanno eccezione a regole generali e ad altre leggi” (art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile), ma soprattutto i principi costituzionali del giudice naturale precostituito per legge
(art. 25, 1° comma, della Costituzione), e del doppio grado della giustizia amministrativa consacrato dall’art. 125 della Costituzione, che costituiscono indubbiamente un sistema di valori costituzionali all’interno del quale il giudice deve operare interpretando ed applicando le norme dell’ordinamento giuridico. Viene, infatti, ad essere introdotto, per le controversie sportive di cui trattasi, un anomalo percorso che stravolge l’ordinario iter giudiziario. La regola generale, invero, è che ad un giudizio di primo grado segua, ove la parte soccombente appelli, un giudizio di secondo grado, sia che si tratti di giudizio cautelare, sia che si tratti di giudizio di merito; giammai è prevista una doppia pronuncia sulla stessa materia da parte di due diversi giudici di primo grado, uno dei quali abilitato, come se fosse giudice d’appello o un T.A.R. non equiordinato agli altri, ma dotato di poteri speciali, a riformare la decisione del primo giudice. Orbene, ad avviso del Collegio, siffatta disciplina integra altresì violazione del principio del “giusto processo”, di cui all’art. 111, comma primo, della medesima Carta (“La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge”). Sempre con riferimento ai processi pendenti, dinanzi a tutti i TT.AA.RR. diversi da quelli del Lazio, infatti, la parte soccombente nel giudizio cautelare verrebbe ad essere fornita di uno strumento giurisdizionale anomalo e atipico a tutela della propria (legittima, ma da esercitare in modo conforme ai principi costituzionali) aspirazione ad ottenere una pronuncia favorevole in secondo grado (che deve tuttavia essere un vero giudizio di secondo grado, e non, si ribadisce, un inedito duplicato del giudizio di primo grado, affidato al TAR centrale, in quanto ritenuto preminente rispetto a quelli periferici: il che costituisce, evidentemente, un palese disvalore costituzionale. Ciò comporterebbe, altresì, una evidente violazione del principio del ne bis in idem, che, se pure non espressamente contemplato dalla Carta costituzionale,deve ritenersi corollario del medesimo generale principio del “giusto processo” testè richiamato. E’ questo il sistema di valori costituzionali all’interno del (e in conformità al )quale il giudice deve muoversi, e non già l’affermata necessità di accentramento di tutte le questioni relative alla materia sportiva dinanzi ad uno stesso giudice (il TAR del Lazio-Roma, come sostenuto nella ripetuta ordinanza n. 1664/2007 di tale Tribunale), ovvio essendo –ed è appena il caso di rilevarlo- che tale esigenza non è in alcun modo contemplata e consacrata nella nostra Costituzione.

7)Gli interventi ad adjuvandum della Provincia Regionale di Catania, del Comune di Catania e della Confederazione Nazionale Nuovi Consumatori Europei sono ammissibili. In particolare, l’interesse ad intervenire del Comune di Catania, Ente esponenziale cui compete la cura e la tutela degli interessi della collettività locale, trova la sua fonte nell’art. 13 T.U. Autonomie Locali, il quale stabilisce che spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto e dell’utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico. Dunque è evidente che il Comune di Catania abbia un sostanziale interesse ad intervenire, proprio perché il provvedimento del Giudice sportivo, fortemente lesivo della dignità e del decoro dell’intera popolazione catanese, ha causato un gravissimo danno all’immagine della città, dal momento che ha accomunato persone per bene a delinquenti, ed ha causato un grave danno all’economia della città. Analogo discorso può essere svolto in relazione alla costituzione in giudizio della Provincia regionale di Catania, Ente esponenziale di un comprensorio ancora più esteso del Comune Capoluogo. Anche la costituzione in giudizio dell’Associazione dei consumatori è ammissibile. In proposito, il Consiglio di Stato, in Adunanza plenaria, ha stabilito, con la recente sentenza n. 1 dell’11 gennaio 2007, che “le associazioni dei consumatori possono sempre esperire azioni per l’annullamento di atti amministrativi ritenuti pregiudizievoli nel termine decadenziale decorrente, di norma, dalla pubblicazione – ai sensi dell’art. 2 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642- non essendo detti organismi i diretti destinatari degli atti stessi…in vista della salvaguardia dell’interesse collettivo perseguito”. Per quanto concerne, invece, le intervenienti Arena Artura Grazia, Arena Raimonda, Grasso Rosina, Di Mauro Rosa ed Anastasi Nunziata, il Collegio non può fare a meno di pronunciare l’inammissibilità di tale intervento, atteso che tali cinque persone sono abbonate per assistere alle partite interne del Catania Calcio e vantano, quindi, un interesse personale e diretto ad impugnare i provvedimenti in epigrafe. Tuttavia, atteso che tale intervento è tempestivo (con riferimento al termine di scadenza dei provvedimenti in questione), è stato ritualmente notificato e contiene tutti gli elementi propri di un normale ricorso, l’atto di intervento in questione va convertito in ordinario ricorso (giurisprudenza pacifica). Conseguentemente, le predette cinque intervenienti acquistano lo status di ricorrenti principali, limitatamente alla domanda di annullamento, non avendo proposto domanda risarcitoria.


8) Come già affermato con il decreto presidenziale n. 401 del 4 aprile 2007, il ricorso si basa su una serie di motivi di censura che vanno condivisi. a)Con un primo motivo di gravame si deduce la violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 1, del codice di giustizia sportiva, atteso che i tragici fatti del 2 febbraio 2007, nonostante si siano svolti in un momento successivo allo svolgimento della gara Catania-Palermo e, soprattutto, all’esterno dell’impianto sportivo, hanno dato luogo sostanzialmente ad una sorta di responsabilità automatica per la società calcistica etnea (ipotesi prevista soltanto per l’ipotesi in cui i disordini si verifichino all’interno dell’impianto), con conseguente violazione del succitato art. 10 il quale, in relazione ad eventuali incidenti ricadenti al di fuori dell’impianto, impone che la relativa responsabilità venga pronunciata quantomeno attraverso la prova che la società interessata abbia contribuito al loro accadimento “con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione ed al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori”. b)Anche il secondo collegato motivo di censura va condiviso; con esso si  deduce la violazione dell’art. 11, comma 1°, ultimo inciso, che così recita: “la responsabilità è esclusa quando il fatto è commesso per motivi estranei alla gara”, atteso che i gravi incidenti in questione non appaiono conseguenti ad alcun episodio relativo allo svolgimento della gara (di solito, l’aggressione alle Forze dell’ordine rappresenta l’estensione di una protesta indirizzata, in primo  luogo, ai protagonisti dell’evento calcistico; soprattutto, il direttore di gara). Nel comunicato ufficiale n. 227 del 14 febbraio 2007 si evidenzia che i disordini erano già cominciati durante lo svolgimento dell’incontro; ciò risponde a verità; ma non sussiste alcun nesso di causalità tra gli i comportamenti, prettamente “vandalici”, verificatisi all’interno dello stadio “Massimino” e quelli, assolutamente criminali, chiaramente finalizzati all’aggressione delle Forze dell’Ordine, probabilmente pianificati da tempo, verificatisi successivamente nelle adiacenze dello stadio. c) Condivisibile si appalesa anche il terzo motivo di censura, con i quali si deduce che i provvedimenti sanzionatori impugnati omettono completamente di valutare l’effettiva collaborazione prestata dalla Società Catania Calcio nell’identificazione dei responsabili dei tragici episodi, come imposto, invece, dall’art. 11, comma 6, del più volte menzionato codice di giustizia sportiva; d) Fondato è anche il quarto motivo, con cui si sottolinea la carenza e la contraddittorietà della motivazione, atteso che, mentre da un lato si riconosce l’estraneità dei tragici fatti alle vicende di gioco, subito dopo si ritiene inequivoca la responsabilità della Società; e)Giustamente si sottolinea, poi, l’evidente contrasto tra i provvedimenti impugnati e gli inderogabili principi dell’ordinamento, consacrati in apposite norme di rango costituzionale (art. 2 e 27, comma 1, della Costituzione) o di legge ordinaria (artt. 1 e 134, ultimo comma, T.U.L.P.S. ), palesandosi, in particolare, il principio della responsabilità oggettiva, specie alla luce della rigida applicazione che ne viene praticata, come contrario ai principi dell’ordinamento giuridico vigente. Qualunque sia la teoria preferita in ordine alla pluralità degli ordinamenti giuridici, resta fermo che l’ordinamento sportivo, per funzionare normalmente, deve godere di un notevole grado di autonomia. Tuttavia quest’ultima, per quanto ampia e tutelata, non può mai superare determinati confini, che sono i confini stessi dettati dall’ordinamento giuridico dello Stato. E tali fondamentali principi valgono non solo per l’ordinamento sportivo, ma anche per l’autonomia di ogni formazione sociale, pur se riconosciuta dalla Costituzione:confessioni religiose, università, accademie, istituzioni di cultura, sindacati… Né potrebbe, in senso contrario, sostenersi che la F.I.G.C., in quanto
assoggettata alle direttive impartite dalla U.E.F.A., organismo che opera in sede internazionale, sia tenuta a recepire pedissequamente ed acriticamente tali direttive medesime, atteso che alla U.E.F.A. non è comunque considerata un “soggetto di diritto internazionale” e che, in ogni caso, ogni recepimento normativo o regolamentare va comunque inquadrato all’interno delle norme di legge e dei principi costituzionali vigenti. Tali principi si stanno affermando anche all’estero: il Tribunale Amministrativo di Parigi, adito dalla locale squadra di calcio del Paris Saint Germain, con decisione del 16 marzo 2007, ha annullato la sanzione della squalifica del campo di gioco, comminata alla squadra medesima da tutti gli Organi di giustizia sportiva della Federazione francese, statuendo che “la responsabilità oggettiva di cui all’art. 129, c. 1, del regolamento Federale viola il principio costituzionale della personalità della pena”.  Inoltre, è fondamentale rilevare che, nel caso di specie, mancano alcuni requisiti integranti l’ipotesi della responsabilità oggettiva, quale delineata da dottrina e giurisprudenza; ed invero, tra la condotta e l’evento dannoso deve essere rinvenibile un nesso di causalità materiale ben individuato e, inoltre, l’agente deve avere volontariamente tenuto un condotta che di per sé costituisce illecito, in ossequio al noto principio “qui in re illecita versatur tenetur etiam pro casu”. Nel caso di specie, come è evidente, manca qualsiasi nesso di causalità tra i fatti dannosi verificatisi ed il comportamento tenuto dai ricorrenti. In sostanza, i ricorrenti sono stati colpiti dalla sanzione non perché abbiano fatto o non abbiano fatto alcunché, ma solo in quanto appartenenti ad una categoria generale ed astratta.
Quindi, ben può affermarsi che, nel caso di specie, non si sono applicate delle pesanti sanzioni per una caso di responsabilità oggettiva, bensì per una forma di responsabilità “per fatto altrui”. Pertanto, si appalesano illegittimi non soltanto gli impugnati provvedimenti sanzionatori per i “vizi” evidenziati, ma anche le stesse norme del regolamento “Codice di giustizia sportiva” della F.I.G.C., nella misura in cui, introducendo una tale forma di “responsabilità oggettiva” si pongono, fra l’altro, in contrasto con l’art. 27 della Costituzione. Conseguentemente, vanno annullati sia l’art. 9, commi 1 e 2 (che  sostanzialmente pongono a carico delle società sportive un onere di vigilanza non consentito dal T.U.L.P.S.), sia l’art. 11 di tale regolamento.

9)Va ora esaminata la domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti contestualmente all’azione di annullamento dei provvedimenti impugnati. Anche tale ulteriore domanda si appalesa fondata, tenuto conto che, oltre al presupposto della c.d. pregiudizialità amministrativa, e cioè alla necessità del previo annullamento dei provvedimenti lesivi della sfera soggettiva (richiesto dalla prevalente e consolidata giurisprudenza amministrativa: cfr., per tutte, A.P. del Consiglio di stato, n. 4 del 26.3.2003), sussistono nella specie tutti gli ulteriori presupposti per accordare la chiesta tutela risarcitoria, vale a dire tutti gli elementi contemplati e richiesti dall’art. 2043 ai fini della risarcibilità del danno (evento dannoso, ingiustizia del danno, sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa della P.A. quale criterio d’imputabilità
alla stessa dell’evento). Quanto al primo di tali elementi (evento dannoso), è appena il caso di ribadire  che esso va individuato negli impugnati provvedimenti sanzionatori irrogati sulla base di un’illegittima normativa regolamentare ispirata alla responsabilità oggettiva, che rilevano quale fatto illecito produttivo dei danni lamentati. Come già esposto al punto 2) circa la c.d. tutela aquiliana del credito, l’impossibilità di assistere alla gare interne, per i ricorrenti, non deriva di certo da inadempimento colpevole imputabile alla società calcistica, ma dalla persistenza e dalla reiterazione di atti illegittimi adottati dalla F.I.GC., i quali hanno inciso dall’esterno sul rapporto già instaurato tra i ricorrenti e la società medesima. Pertanto, l’ingiustizia del danno è evidente in quanto, come più volte sottolineato, tali provvedimenti illegittimi hanno inciso, ledendoli, su diritti  soggettivi perfetti dei ricorrenti (diritto di credito e diritti personali inviolabili precedentemente indicati). Quanto, poi, all’elemento soggettivo della colpa della P.A. (nella specie, gli  Organi di giustizia sportiva della F.I.G.C.), è sufficiente ricordare che, alla stregua dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, l’imputazione della responsabilità alla P.A. per illecito extracontrattuale può e deve essere  effettuata non già sulla base del mero dato obiettivo dell’illegittimità del provvedimento, bensì ancorandola alla valutazione della colpa non dei singoli funzionari agenti (da riferire ai parametri della negligenza o imperizia) ma della P.A. intesa come apparato, colpa che è configurabile allorché l’adozione e l’esecuzione dell’atto illegittimo (lesivo dell’interesse del danneggiato) sia avvenuta in violazione delle regole di correttezza, imparzialità di buona amministrazione, alle quali l’esercizio della funzione amministrativa deve ispirarsi, e che il giudice deve valutare (cfr., fra le tante, Consiglio di Stato, n. 500/1999, e Consiglio di Stato-Sezione 5^, n. 1307 del 19.3.2007, paragrafi da 87 a 111). E’ appena il caso, inoltre, di ricordare che l’onere del soggetto danneggiato di provare tutti gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento (danno, nesso di casualità, colpa), ai sensi dell’art. 2697 c.c., può essere adempiuto anche attraverso prove indirette quali le presunzioni di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c., di guisa che l’accertata illegittimità del provvedimento ritenuto lesivo dei diritti e degli interessi del danneggiato ricorrente può rappresentare, nella normalità dei casi, l’indice (grave, preciso, concordante) della colpa dell’Amministrazione (cfr., fra altre, Consiglio di Stato-Sezione 5^, n. 1307/2007, citato, paragrafi 100 e 101). Nella specie, l’onere della prova ex art. 2697 c.c., relativamente agli elementi costitutivi della domanda risarcitoria, può ritenersi adempiuto sia con  riferimento all’”an” ed al “quantum” del danno patrimoniale che all”an” di quello non patrimoniale (del quale viene chiesta la liquidazione in via equitativa, non essendo, ovviamente, determinabile). A)In ordine alla prima componente del danno, quello patrimoniale, i ricorrenti deducono la loro impossibilità di continuare ad utilizzare l’abbonamento alle partite casalinghe del torneo, e ciò in relazione a tutte le partite (ben otto) ancora da disputarsi dopo il 2 febbraio 2007. Si ricorda, in proposito, che i ricorrenti medesimi, fino al 30 giugno c.a., non possono accedere a qualunque stadio d’Italia ove si svolgono le partite casalinghe del Catania; i ricorrenti hanno allegato al ricorso copia del relativo “tesserino”. Orbene, agli 82 ricorrenti (e soltanto ad essi) va rimborsato dalla F.I.G.C. una quota parte del costo dell’abbonamento, in relazione agli incontri cui  essi non hanno potuto assistere a causa del divieto derivante dagli atti impugnati. B)In ordine, poi, al danno non patrimoniale (o danno morale) subito, i  ricorrenti lo configurano, chiedendone il risarcimento per equivalente, sotto il profilo del danno esistenziale e del danno all’immagine, all’onore ed al decoro. B1)Quanto al primo di tali profili, occorre in estrema sintesi ricordare, sul filo dei principi generali, che esso viene configurato dalla dottrina e dalla giurisprudenza quale danno derivante da qualsiasi illecito o torto che leda interessi rilevanti per la sfera personale dell’individuo, compromettendo od ostacolando le attività realizzatrici della persona umana, e quindi quale categoria nella quale confluiscono, in ultima analisi, tutti gli impedimenti che l vittima è destinata a subire con riguardo ad attività che contribuiscono alla propria realizzazione individuale (cfr., per l’affermazione di tali principi, fra le tante, Cassazione civile, 7.6.2000, n. 7713; Corte Costituzionale, 14.7.1986, n. 184; Tribunale di Torino, 8.8.1995). B2)Quanto al lamentato danno all’immagine, all’onore e al decoro, deve preliminarmente osservarsi che tale figura, in realtà, alla stregua delle categorie concettuali enucleate ed elaborate in base ai vigenti referenti normativi ed alle più recenti acquisizioni del dibattito giuridico in continua evoluzione,  come danno all’onore ed alla reputazione (o, se si vuole, all’immagine sociale), più che all’immagine in senso proprio. In estrema sintesi, e quindi negli stretti limiti in cui tale nozione rileva nella presente controversia, si può affermare che il diritto all’onore è uno dei diritti fondamentali della persona, come emerge dal richiamo alla dignità personale contenuto negli artt. 3, 32 e 41 della Costituzione, e  conseguentemente nel catalogo “aperto” di cui all’art. 2 della Costituzione. La lesione di tale diritto inviolabile provoca ovviamente multiformi  conseguenze dannose di carattere morale (e, a volte, anche di carattere psico-fisico) legate all’insorgere del sentimento di vergogna che nasce dalla perdita pubblica della propria immagine personale. Nel caso di specie, anche se in maniera necessariamente larvata, i  mezzi televisivi ed i giornali, sportivi e non, lanciano dei “messaggi” che non depongono di certo per l’immagine non solo degli sportivi catanesi, ma di tutta la collettività. C)Circa il problema della quantificazione del danno esistenziale e del danno all’onore ed alla reputazione, i ricorrenti chiedono una valutazione equitativa. Procedendo, qundi, a tale valutazione, ai sensi dell’art. 2056, 1°  comma, e dell’art. 1226 c.c., ilCollegio ritiene equa una liquidazione, in favore di ciascuno dei ricorrenti,della somma di € 500,00 (cinquecento/00) a titolo di risarcimento del danno esistenziale, e di € 500,00 (cinquecento/00) a titolo di risarcimento del danno all’onore e alla reputazione, da porre a carico dell’intimata F.I.G.C.

10)In definitiva, vanno annullati, nei limiti dell’interesse, tutti gli atti impugnati. Appare opportuno sottolineare che, atteso il carattere collettivo di tali provvedimenti, un tale annullamento ha efficacia erga omnes; pertanto, la  cancellazione della squalifica del campo di gioco del Catania Calcio avrà effetti non soltanto per i ricorrenti, ma anche per gli altri abbonati e per chi chiederà di assistere legittimamente alle competizioni “casalinghe” della squadra.

11)Con memoria depositata alla Camera di consiglio del 13 aprile 2007, è stata avanzata, all’uopo, contestuale richiesta di nomina di un Commissario ad acta, non residuando il tempo utile per espletare un eventuale giudizio di ottemperanza, essendo peraltro notorio che in passato gli Organi federali della F.I.G.C. si sono ripetutamente e sistematicamente rifiutati di dare spontanea esecuzione ai provvedimenti emessi dall’Autorità giudiziaria (ed anche di questo T.A.R.). L’istanza non può essere ritenuta ammissibile, atteso che essa avrebbe dovuto essere proposta con atto notificata alle controparti.

12)Per quanto concerne le spese giudiziali, infine, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia-Sezione staccata di Catania-Sez. 4^ ACCOGLIE il ricorso in epigrafe ed annulla, per l’effetto, gli atti sanzionatori impugnati e gli artt. 9, commi 1 e 2, e 11 del regolamento “Codice di giustizia sportiva” , egualmente impugnati, con gli effetti esposti in motivazione.
Condanna l’intimata F.I.G.C. al parziale rimborso del costo dell’abbonamento in favore degli originari ricorrenti, nonché al risarcimento del danno morale, che viene liquidato in Euro 1.000 (mille) per le causali indicate in motivazione in favore degli stessi 82 ricorrenti.
Spese Compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Si autorizza la notifica anche soltanto a mezzo fax e, se del caso, per via
telematica (art. 12 legge n. 205/00) della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio del 13 aprile 2007.
Il Presidente estensore
F.to Dr. Biagio Campanella

Depositata nella Segreteria
del T.A.R.- Sez. di Catania
oggi 19/04/2007 alle ore 11,24

 

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** il testo completo della sentenza del CGA

REPUBBLICA ITALIANA N. 1048/07 Reg.Dec

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 535 Reg.Ric.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 535/2007, proposto da

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO F.I.G.C.

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, Mario Gallavotti e Salvatore Raimondi ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Nicolò Turrisi n. 59, presso lo studio dell’ultimo;

c o n t r o

PENNISI MICHELE, TOMASELLI SALVATORE, COSTANZO MICHELE ROSARIO MARIA, GUELI GIUSEPPE, GUELI FRAN-CESCO PAOLO MARIA, FALCO ALFIO, VITALE VINCENZO CLAUDIO GIUSEPPE, GENOVESE PAOLO, GENOVESE PIER PAOLO, ABATE AGATINO, LAVALLE MARIA CONCETTA, MANCINI GAETANO, GEMMA STEFANO, PAPPALARDO GIAMPIERO, MESSINA SEBASTIANO, SALINA ANTONINO, LITRICO CARMELA, GRECO GIUSEPPE SALVATORE, BELLIA SALVATORE, BELLIA LORIANA ALESSIA, LAVORE FRANCE-SCO, PINO GIOVANNI, CARUSO PAOLO GIUSEPPE, CARUSO MASSIMILIANO, ALBINI PAOLO, SAITTA SEBASTIANO PAO-LO, SAITTA GIOVANNI, SAITTA SIMONE, D'ARRIGO

GIACOMO CARLO, D'ARRIGO PAOLO, D'ARRIGO PIETRO VITTORIO, GUGLIELMINO VINCENZO, FORMICA SALVATO-RE, DI EMANUELE FIANCARMELO FABIO, CERNUTO PASQUALINO, RESTUCCIA PLACIDO, AIELLO ALBERTO, SANTONOCITO DANIELE ANTONIO, MILAZZO ROSARIO, BONACCORSO STEFANO, PISTORIO MAURIZIO, COCO GABRIELE FRANCESCO, GRASSO NATALE, NAPOLI FRAN-CESCO, NAPOLI MARIA, NAPOLI ANTONELLA, NAPOLI STEFANIA, GIUFFRIDA GIUSEPPE, LIZZIO ALESSANDRO, LIZZIO LUIGI, INGRASCIOTTA ANGELO, TESTA GIUSEPPE, GULINO LUIGI AGATINO, PECORA DANIELE, GIUFFRIDA MASSIMO, COSTANZO AGATINO, PAPPA GIUSEPPE DAMIA-NO, MALERBA ANTONINO, VARONCELLI GIUSEPPE, AIELLO GIOVANNI FRANCESCO, RECUPERO GIUSEPPE, GRECO SALVATORE, LO PINTO SERGIO, MAZZOTTA GIOVANNI, BERTOLO ROSARIO VINCENZO, BERTOLO ANTONINO PA-SQUALE, DI BERNARDO ANDREA, COCILOVO GAETANO, BONICA SALVATORE, ARENA BARBARA, GRECO LUCA, PAPPALARDO SALVATORE PIER PAOLO, CASELLA ALFIO, IRACI FUINTINO PAOLO, URSINO COSIMO, MARINO DAVIDE LUIGI MARIA, FIAMMINGO STEFANO, SABELLA FRANCE-SCO, TORRISI GABRIELE e MAZZOTTA FORTUNATO VALERIO, rappresentati e difesi dall’avv. Vincenzo Vitale ed elettivamente domiciliati in Palermo, via Nunzio Morello n. 40, presso lo studio dell’avv. Giovanni Pitruzzella;

CALVINO ANGELA RITA e CALVINO DIULIO rappresentati e difesi dagli avv.ti Vincenzo Vitale e Giovanni Esterini ed elettivamen-te domiciliati in Palermo, via Nunzio Morello n. 40, presso lo studio dell’avv. Giovanni Pitruzzella;

ARENA ARTURA GRAZIA, ARENA RAIMONDA, GRASSO ROSINA e ANASTASI NUNZIATA non costituiti in giudizio;

la PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Mineo e Nicolò D'Alessandro ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Emilia n. 65, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Galioto;

il COMUNE DI CATANIA, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

la CONFEDERAZIONE NAZIONALE NUOVI CONSUMATORI EUROPEI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Gitto e Santi Pappalardo ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Aspromonte n. 9, presso lo studio dell’avv. Marianna Oriti;

e nei confronti

del COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO – C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Angeletti e Salvatore Pensabene Lionti ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Giusti n. 45, presso lo studio del secondo;

della LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI - L.N.P., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Ruggero Stincardini ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Ruggero Settimo n. 78, presso lo studio dell’avv. Chiara Calafiore;

della SOCIETA' CATANIA CALCIO, in persona del legale rappre-sentante pro tempore, non costituita in giudizio;

della SOCIETA' MESSINA CALCIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - Sezione staccata di Catania (sez. IV) - n. 679 del 19 aprile 2007.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’avv. V. Vitale per Pennisi Michele ed altri, degli avv.ti V. Vitale e G. Esterini per Calvino Angela Rita ed altri, degli avv.ti F. Mineo e N. D’Alessandro per la Provincia regionale di Catania, degli avv.ti G. Gitto e S. Pappalardo per la Confederazioni Nazionale Nuovi Consumatori Europei, degli avv.ti A. Angeletti e S. Pensabene Lionti per il C.O.N.I. e dell’avv. R. Stincardini per la Lega Nazionale Professionisti;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Relatore, alla camera di consiglio del 10 maggio 2007, il Consigliere Ermanno de Francisco;

Uditi altresì gli avv.ti L. Medugno, L. Mazzarelli e S. Raimondi per la F.I.G.C., gli avv.ti F. Mineo e P. De Luca, su delega dell’avv. N. D’Alessandro, per la Provincia regionale di Catania, l’avv. S. Pappalardo per la Confederazioni Nazionale Nuovi Consumatori Europei, gli avv.ti A. Angeletti e S. Pensabene Lionti per il C.O.N.I. e l’avv. L. Mazzarelli, su delega dell’avv. R. Stincardini, per la Lega Nazionale Professionisti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Viene in decisione l’appello avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha accolto il ricorso proposto in prime cure dal Sig. Pennisi Michele e dagli altri 81 suoi litisconsorti attivi indicati in epigrafe, tutti titolari di abbonamenti per assistere alle partite casalinghe della società sportiva Catania Calcio s.p.a., per l’effetto annullando il provvedimento del Giudice sportivo della F.I.G.C. n. 67 del 14 febbraio 2007 e gli atti connessi (tra cui i provvedimenti confermativi della Commissione disciplinare e della Corte di appello federale), nonché gli artt. 9, commi 1 e 2, e 11, del “Codice di giustizia sportiva” della stessa F.I.G.C., e condannando altresì la F.I.G.C. al parziale rimborso del costo dell’abbonamento sottoscritto dagli stessi ricorrenti (calcolato in relazione agli incontri cui essi non poterono assistere a causa dei provvedimenti impugnati), nonché al risarcimento del danno morale, liquidato in complessivi € 1.000 in favore di ciascuno dei ricorrenti (di cui € 500 “a titolo di risarcimento del danno esistenziale” ed € 500 “a titolo di risarcimento del danno all’onore e alla reputazione”); spese del primo grado compensate.

D I R I T T O

1. Lo svolgimento che la causa ha avuto in primo grado deve essere ricapitolato più in dettaglio, anche per comprendere al meglio il thema decidendum devoluto a questo giudice di appello.

Dopo i gravi turbamenti dell’ordine pubblico verificatisi in occasione della partita di calcio Catania–Palermo del 2 febbraio 2007 (culminati con la morte di un Ispettore di Polizia), il giudice sportivo, col provvedimento disciplinare sportivo qui impugnato, ha inflitto alla società sportiva Catania Calcio s.p.a. la sanzione disciplinare della squalifica del campo fino al 30 giugno 2007, altresì con l’obbligo di disputare a porte chiuse le rimanenti partite da giocare in casa, oltre all’ammenda di € 50.000, poi ridotta a € 20.000.

Tale sanzione disciplinare (tranne la parte relativa all’am-menda) è stata impugnata davanti al T.A.R. della Sicilia, Sezione staccata di Catania, da 82 abbonati del Catania Calcio, odierni appellati, che hanno formulato altresì un’istanza cautelare.

Accogliendo tale istanza, il Presidente della IV Sezione interna del T.A.R. di Catania con proprio decreto 4 aprile 2007, n. 401, ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati, ordinando “di consentire a quanti ne facciano regolare richiesta, l’accesso agli impianti sportivi su tutto il territorio nazionale ove si svolgeranno le partite casalinghe del Catania Calcio”.

Con lo stesso decreto, il Presidente di detta IV Sezione interna ha fissato al 13 aprile 2007 la camera di consiglio, per l’esame collegiale.

Reagendo a ciò, la F.I.G.C. ha presentato un proprio ricorso – senza impugnare alcun atto amministrativo, ma in asserita “riassunzione del ricorso” già pendente davanti alla IV Sezione di Catania – “dinanzi al T.A.R. del Lazio, funzionalmente competente ex lege n. 280/2003”.

Il T.A.R. del Lazio, Sezione Terza-Ter, con ordinanza 12 aprile 2007, n. 1664, ha ritenuto di pronunciarsi nel senso di accogliere il ricordato atto processuale qualificato “istanza di riassunzione” e, per l’effetto, ha “revocato” il decreto del presidente della IV Sezione del T.A.R. di Catania n. 401 del 4 aprile 2007 e ha respinto l’istanza cautelare proposta dai Signori Pennisi ed altri; in tale ordinanza si afferma altresì che il T.AR. del Lazio “manda alla Segreteria della IV Sezione del T.A.R. di Catania di trasmettere alla Sezione Terza-Ter del T.A.R. del Lazio il fascicolo di causa”.

Il 13 aprile 2007 la IV Sezione del T.A.R. di Catania, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, ha trattenuto la causa in decisione, definendola con sentenza succintamente motivata (ai sensi del combinato disposto degli artt. 21, X comma, e 26, V comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e 3, comma 3, del decreto legge 19 agosto 2003, n. 220), la quale è stata qui appellata.

Va anche aggiunto che il 19 aprile 2007, sotto la stessa data di pubblicazione di detta sentenza, il Presidente della IV Sezione del T.A.R. Catania ha ritenuto di poter accogliere, con proprio decreto monocratico n. 5 del 19 aprile 2007, il ricorso contestualmente proposto per l’esecuzione della sentenza qui appellata, per l’effetto nominando tre commissari ad acta (in persona di due magistrati amministrativi di primo grado e di un ufficiale dei Carabinieri) e dando istruzioni agli stessi e agli organi della F.I.G.C. su come ottemperare al proprio dictum giurisdizionale, nonché ordinando ai prefetti e ai questori di Roma, Milano, Modena e Catania, ai comandanti provinciali dei Carabinieri delle stesse città e a quelli della Guardia di Finanza (tranne, per questi, quello di Modena), “di disporre a semplice richiesta verbale di ogni commissario il necessario intervento della forza pubblica per rendere possibile il regolare svolgimento dell’incarico giudiziario affidato a ciascuno dei commissari, superando eventuali resistenze ed opposizioni materiali alla concreta, integrale e definitiva esecuzione della sentenza di cui sopra e del presente decreto”; tale atto, altresì, “fissa l’udienza in camera di consiglio per il prossimo 9 maggio 2007 per la sottoposizione del presente decreto al Collegio”.

Con successivo proprio decreto n. 6 datato 21 aprile 2007, ma depositato il 23 aprile 2007 (lunedì), lo stesso Presidente della IV Sezione del T.A.R. Catania ha ritenuto di poter accogliere un ricorso per l’ulteriore esecuzione alla sentenza qui appellata, per l’effetto nominando “ad integrazione dei precedenti Commissari ad acta di cui al Decreto presidenziale n. 5/2007, il Dr. Filippo Barboso, Dirigente superiore della Polizia di Stato di Catania”, disponendo che tale quarto Commissario ad acta fissi lo svolgimento della partita Catania–Ascoli per il prossimo giorno festivo disponibile e comunque non oltre il 25 aprile p.v.” ed “adotti tutte le misure necessarie per il concreto soddisfacimento dei diritti dei ricorrenti, previa la rigida predisposizione di tutti i mezzi atti a salvaguardare la sicurezza di tutti, se del caso anche attraverso uno spiegamento particolarmente copioso delle Forze dell’Ordine”, nuovamente fissando “l’udienza in camera di consiglio per il prossimo 9 maggio 2007 per la sottoposizione del presente decreto al Collegio”.

Tutta la vicenda ha visto la sua fine il 24 aprile 2007, allorché è stato depositato il presente appello, con l’istanza cautelare urgente di decreto monocratico inibitorio.

Il Presidente di questo Consiglio di giustizia amministrativa, con proprio decreto n. 402 dello stesso 24 aprile 2007, ha infatti sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza appellata, fissando la camera di consiglio del 10 maggio 2007 per la trattazione cautelare dell’appello.

In tale circostanza, questo Collegio ha ritenuto di decidere la causa con sentenza succintamente motivata ai sensi del cit. art. 3, comma 3, del D.L. n. 220 del 2003, altresì depositando il dispositivo della presente decisione ai sensi dei commi 2 e ss. dell’art. 23-bis della cit. legge n. 1034/1971, applicabili in forza dell’art. 3, comma 3, D.L. n. 220/2003.

2. Questo Consiglio ritiene che sulla domanda proposta vi sia difetto assoluto di giurisdizione.

2.1. Si premette che il presente giudizio di appello concerne esclusivamente la sentenza del T.A.R. di Catania n. 679/2007, ma non anche la cit. ordinanza del T.A.R. del Lazio n. 1664/2007, la quale ultima: “revoca” un provvedimento di un altro giudice di pari grado; “manda” (e nemmeno “ordina”) alla segreteria di quello di trasmettere il fascicolo di un giudizio ivi pendente; si veste, in sostanza, degli abiti di giudice di appello sul T.A.R. di Catania, dichiarando di far ciò in base all’art. 3, comma 4, del D.L. n. 220/2003 che, viceversa, disciplina solo “i processi in corso” alla data del 20 agosto 2003, per i quali era stata prevista (ma a fronte della sospensione ope legis in tale data dell’efficacia delle misure cautelari concesse anteriormente ad essa da ogni altro T.A.R.) la possibilità della “parte interessata” a ripristinare l’efficacia delle misure cautelari, in quanto rese inefficaci per legge, di “riproporre … l’istanza cautelare” al T.A.R. del Lazio, purché entro il termine di 15 giorni decorrente dalla data del 20 agosto 2003 e, dunque, solamente fino al 4 settembre 2003.

Premesso che nessuna competenza questo Consiglio ritiene di avere quale giudice di appello sui provvedimenti giurisdizionali, di qualunque contenuto, resi dal T.A.R. del Lazio – giova infatti sempre, ma vieppiù in questo caso, ribadire e rispettare i limiti delle attribuzioni di ciascun organo giurisdizionale – sembra comunque evidente che l’odierna declaratoria di (assoluto) difetto di giurisdizione, travolgendo ab imis il ricorso originario, renda priva di oggetto, e perciò anche di effetto, ogni statuizione che su di esso sia stata resa, ovvero che da esso abbia comunque tratto origine.

2.2. – Circa il potere di rilevare, in questa sede d’appello, il difetto di giurisdizione, basti osservare che la questione di giurisdizione è stata espressamente proposta nel secondo motivo di appello; sicché – a prescindere dall’angolo prospettico con cui la parte appellante ha ivi trattato la questione – ciò esclude in radice che sulla susssistenza della giurisdizione si sia formata qualsivoglia preclusione processuale che renda non più esaminabile il punto nel presente grado del giudizio.

2.3. Quanto al carattere preliminare da riconoscere a quella di giurisdizione rispetto a ogni altra questione (salvo quelle riguardanti la regolare costituzione del processo, ma comprese quelle di competenza) – che in dottrina è stato contestato sull’assunto che sulla questione di giurisdizione, come su ogni altra, possa pronunciare solo il giudice competente per la concreta controversia nella quale la questione stessa è sollevata; assunto peraltro non condiviso dall’orientamento giurisprudenziale tracciato da Cass., S.U., 4 ottobre 1974, n. 2594 – si evidenzia che, identificandosi la competenza con la porzione di giurisdizione spettante a ciascun giudice di uno stesso plesso giurisdizionale, in capo a nessun giudice può ritenersi radicata la competenza a conoscere di una domanda per cui il plesso cui egli appartiene difetta in radice di giurisdizione; peraltro l’elemento di chiusura del sistema – atto a elidere ogni rischio di erronee declinatorie – è costituito dalle Sezioni unite della Corte regolatrice, che verificano l’esattezza delle pronunce sulla giurisdizione mediante la formazione del c.d. giudicato panprocessuale su di essa.

Pertanto, questo Consiglio ritiene di dover esaminare per prima la questione di giurisdizione, oggetto del secondo motivo di appello, rispetto a quella di competenza, la quale – trattandosi di competenza funzionale, per la quale non necessita il ricorso all’ordinario strumento del regolamento ex art. 31 della legge n. 1034 del 1971 – è stata riproposta invece con il primo motivo dell’odierno gravame.

3. –L’insussistenza della giurisdizione amministrativa, e al contempo di ogni altra giurisdizione, deriva dalla corretta esegesi degli artt. 1, 2 e 3 del D.L. 19 agosto 2003, n. 220, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 17 ottobre 2003, n. 280.

Tale fonte primaria, nel pieno rispetto dei principi costituzionali, “riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale”.

Conseguentemente, ispira al “principio di autonomia” “i rapporti tra l’ordinamento sportivo” e il diritto statuale, con l’unica eccezione dei “casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo”.

L’art. 2 del decreto in esame fissa positivamente alcuni casi in cui tale rilevanza, per definizione dello stesso legislatore, senz’altro non ricorre.

È dunque riservata all’ordinamento sportivo, in forza di tale norma di legge (con il corollario che ogni giudice statuale difetta in radice di giurisdizione in proposito), ogni questione avente ad oggetto:

a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”.

Lo Stato, dunque, ha dichiarato apertamente il proprio disinteresse per ogni questione concernente “l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamen-to sportivo nazionale” in ogni sua articolazione; ed altrettanto è a dirsi per ogni questione che concerna “i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”.

Il corollario è che nessuna violazione di tali norme sportive potrà considerarsi di alcun rilievo per l’ordinamento giuridico dello Stato.

Infatti, l’art. 3 del decreto in esame conferma che – “ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti” (in quanto si tratta non già di norme interne dell’ordinamento sportivo, ma della disciplina di rapporti di lavoro subordinato o autonomo, o comunque ad essi assimilati) – tra “ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive” soltanto quelle “non riservat[e] agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, [sono] devolut[e] alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”.

Solo per queste ultime, perciò, l’art. 3 del decreto stabilisce, al comma 2, la competenza funzionale del T.A.R. del Lazio con sede in Roma.

È dunque giocoforza concludere che “ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive … riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2” resta, viceversa, esclusa tanto dalla giurisdizione del giudice ordinario, quanto da quella del giudice ammistrativo; sicché non vi è competenza di alcun ufficio giudiziario, né dell’uno, né dell’altro plesso giurisdizionale.

In quanto restano riservate all’ordimento sportivo, per definizione di legge tali controversie sono infatti prive di ogni rilievo per il diritto statuale.

Il Collegio ritiene che questa sia l’unica interpretazione del dato normativo coerente e compatibile con esso.

4. Da quanto esposto deriva la necessità di verificare soltanto, al fine di radicare o meno la giurisdizione statuale, se la controversia in esame riguardi, o meno, rapporti per i quali, ai sensi del cit. art. 2, è esclusa la rilevanza per l’ordinamento statuale, perché riservati a quello sportivo (a siffatta verifica di specie, si procederà più avanti).

Nessun rilievo, viceversa, va attribuito a tali fini alle conseguenze ulteriori – anche se patrimonialmente rilevanti o rilevantissime – che possano indirettamente derivare da atti che la legge considera propri dell’ordinamento sportivo e a quest’ultimo puramente riservati.

Il legislatore ha operato una scelta netta, nell’ovvia consapevolezza che l’applicazione di una norma regolamentare sportiva ovvero l’irrogazione di una sanzione disciplinare sportiva hanno normalmente grandissimo rilievo patrimoniale indiretto; e tale scelta l’interprete è tenuto ad applicare, senza poter sovrapporre la propria “discrezionalità interpretativa” a quella legislativa esercitata dal Parlamento.

È palese che l’erronea applicazione del regolamento può comportare l’ammissione o l’esclusione di una società sportiva (né ha rilievo, contrariamente a ciò che è stato talora affermato per radicare contra legem la giurisdizione statuale, il fatto, meramente estrinseco, che essa sia, o meno, quotata in borsa) rispetto a una determinata competizione nazionale o internazionale, con le ovvie ricadute economiche; né che identiche conseguenze sempre più spesso derivino dall’applicazione di sanzioni disciplinari (quali, nel caso di specie, una lunga squalifica del campo e l’obbligo di giocare a porte chiuse; ovvero, in altri casi notori e recenti, l’esclusione dal campionato quale sanzione disciplinare per l’illecito sportivo commesso, con iscrizione a uno di rango inferiore).

Non ignora certo il Collegio, né poteva ignorararlo il legislatore allorché emanò il decreto legge n. 220 del 2003, che l’applicazione del regolamento – sia da parte dell’arbitro nella singola gara determinante per l’esito dell’intera stagione; sia da parte del giudice sportivo di primo o di ultimo grado – e l’irrogazione delle più gravi sanzioni disciplinari (tra cui le penalizzazioni in classifica e le retrocessioni in campionati inferiori: si pensi ai notori esempi verificatisi nell’estate del 2006, in relazione ai quali in altre sedi è stata ammessa, ma erroneamente ad avviso di questo Collegio, la sussistenza della giurisdizione amministrativa) quasi sempre producono conseguenze patrimoniali indirette di rilevantissima entità.

Tuttavia tali conseguenze, quand’anche in ipotesi possano essere la remota causa di una dichiarazione di fallimento, normativamente non dispiegano alcun rilievo ai fini della verifica di sussistenza della giurisdizione statuale; che infatti il legislatore ha radicato solo nei casi diversi da quelli, espressamente eccettuati, di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legge citato, e di cui si è già detto.

Se una tale opzione normativa si fosse svolta a livello secondario, sarebbe stata passibile di censure per indiretto contrasto col principio della generale tutela statuale sui diritti soggettivi patrimoniali.

Viceversa, essendo stata operata a livello primario, non è soggetta ad altro vaglio che a quello costituzionale; che, da un lato, non sembra in alcun modo interferire con le scelte sopra ricordate del legislatore (almeno per quali riduttivamente risultanti dalla conversione in legge del decreto) e che, dall’altro, nel disciplinare l’iniziativa economica privata ne afferma, all’art. 41 Cost., la mera libertà.

In tale contesto risulta legittima la scelta del legislatore ordinario di stabilire che, quando un imprenditore decida di operare nel settore dello sport, resti interamente ed esclusivamente assoggettato alla disciplina interna dell’ordinamento sportivo (cui la legge ha voluto riconoscere la più ampia autonomia), ma limitatamente ai due soli profili di cui alle ricordate lettere a) e b) del cit. art. 2, comma 1, del decreto legge n. 220/2003.

Il Collegio, in sintesi, ritiene da un lato che il chiaro disposto normativo primario testé citato non sia passibile di alcuna diversa interpretazione, se non che dandosi adito a una sua inammissibile disapplicazione da parte del giudice; nonché, dall’altro lato, che esso neppure presenti profili di sospetta illegittimità costituzionale, sicché palesemente non v’è luogo a sollevare alcuna questione in proposito.

Non ignora, il Collegio, che in altre sedi (ma, a quanto consta, solo di primo grado; o, in ultimo grado, solo cautelari) siano state compiute ben diverse “interpretazioni correttive” delle norme che qui vengono in rilievo, in sostanza al fine di affermare pressoché sempre – con il sin troppo facile grimaldello esegetico delle conseguenze patrimoniali che sempre, ma indirettamente, derivano dall’applicazione dei regolamenti sportivi o dalle relative sanzioni disciplinari; ma che possono altresì derivare da ogni altra attività sociale giuridicamente indifferente – la sussistenza della giurisdizione amministrativa; tuttavia ritiene che esse travalichino il limite, per ogni giudice sempre insuperabile, della mera disapplicazione della legge.

È infatti insostenibile la tesi che il cit. D.L. n. 220/2003 trovi applicazione solo per le questioni bagatellari, o per gli sport economicamente minori, ovvero infine per i soli campionati giovanili o dilettantistici; esso, viceversa, concerne indiscutibilmente – come risulta dal suo stesso tenore – in primo luogo gli sport professionistici, e tra essi senz’altro e soprattutto anche il giuoco del calcio.

Va piuttosto ribadito che, ex art. 101, II comma, Cost. il giudice è soggetto alla legge dello Stato, che egli è sempre tenuto ad applicare per quale essa è – ove non ritenga di sollevare questioni circa la sua legittimità costituzionale – e comunque del tutto a prescindere da ogni soggettiva condivisione, o meno, delle scelte compiute dal legislatore.

Tra le più recenti espressioni di una contraria tendenza, invero non isolata, vanno tuttavia ricordate le sentenze di T.A.R. Lazio, Sez. III-Ter, 21 giugno 2007, n. 5645, e 8 giugno 2007, n. 5280.

Esse, richiamandosi a precedenti resi in “in fattispecie similari … (anche connesse alla vicenda di "calciopoli") da parte di società sportive”, hanno “riconosciuto”, ma questa volta in modo del tutto esplicito, “la propria giurisdizione, pure in fattispecie similari concernenti l’impugnativa di sanzioni disciplinari”.

Il fatto è che non costituisce altro che una mera petizione di principio (cioè, in altri termini, una sovrapposizione delle scelte dell’interprete a quelle espressamente compiute in senso diverso dal legislatore) l’asserzione che la sussistenza della giurisdizione debba derivare dalla considerazione – fattualmente esatta, ma giuridicamente inconferente – “che non può negarsi, come dimostra, del resto, proprio la vicenda dell’Arezzo, che, per effetto della penalizzazione, è incorso nella retrocessione nella serie inferiore, una rilevanza per l’ordinamento giuridico statale di situazioni giuridiche soggettive geneticamente connesse con la penalizzazione irrogata dall’ordinamen-to sportivo”.

Nella legge, infatti, non vi è alcuna affermazione che gli atti, giusti o sbagliati, di applicazione delle norme regolamentari sportive o delle sanzioni disciplinari debbano avere rilievo, o meno, nell’ordina-mento giuridico dello Stato, secondo che derivino conseguenze patrimoniali (più o meno gravi) dalla decisione sportiva; in essa, viceversa, è espressamente stabilita l’irrilevanza per l’ordinamento statuale di ogni applicazione di norme regolamentari o di sanzioni disciplinari sportive, quali che ne siano le relative conseguenze indirette.

Sicché, secondo il Collegio, la contraria asserzione non costituisce affatto la conseguenza di “un’interpretazione estensiva del combinato disposto dell’art. 1, II comma, e dell’art. 2, I comma, lett. b), della legge n. 280/03”, ma solo di un sua aperta ed eclatatante violazione.

Della conformità ai principi costituzionali del dato normativo in esame si è già detto; giova adesso aggiungere che la tutela degli associati nei confronti delle associazioni esiste in quanto è positivamente prevista dagli artt. 23 e 24 cod. civ. che, riconoscendo come diritti gli interessi che essi hanno internamente all’associazione, aprono la via della tutela giurisdizionale.

In proposito, va altresì ricordato che tale tutela è riconosciuta direttamente dall’ordinamento giuridico solo per le situazioni giuridiche soggettive disciplinate espressamente da una norma di legge (“Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge […] possono essere annullate”: art. 23 c.c.); mentre nella mancanza di una norma diretta che elevi un interesse di fatto a interesse giuridicamente protetto, il parametro della tutela giurisdizionale è espresso solo dal negozio associativo e dal suo contenuto (“[…] contrarie […] all’atto costitutivo o allo statuto […]”: art. 23 c.c.), come applicazione di specie del generalissimo principio di cui all’art. 1372, I comma, c.c., secondo cui “Il contratto ha forza di legge tra le parti”. Ove, cioè, la legge non disciplini direttamente i comportamenti degli associati e le conseguenze di essi, la norma di riferimento è quella stessa posta dal negozio associativo, e quindi, a maggior ragione, solo al negozio associativo ci si deve riferire nel caso in cui l’ordinamento giuridico statuale espressamente riconosca di essere indifferente rispetto a una disciplina destinata a regolare rapporti che nascono e si sviluppano solo a causa e in funzione del negozio associativo, influendo in via diretta solo sui meccanismi interni dell’associazione stessa.

Esattamente in questa ottica, e facendo applicazione di questi elementari principi liberali (di libertà negoziale o, meglio, di libertà tout court), l’art. 2 del D.L n. 220/2003, nei ristretti limiti di cui alle ricordate lett. a) e b) del comma 1, ha sostanzialmente qualificato quali meri interessi (non tutelati, cioè, né in sede giurisdizionale né in sede amministrativa) tutti quelli concernenti “l’osservanza e l’applica-zione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordi-namento sportivo nazionale”, nonché l’esatta valutazione dei “comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”.

Tale opzione senz’altro rientra nell’esercizio, costituzionalmente legittimo, della discrezionalità del legislatore, che è tenuto bensì ad assicurare piena tutela ai diritti soggettivi e agli interessi legittimi, ma senza che gli sia in radice preclusa la scelta di quali tra le molteplici situazioni di interesse di fatto – che in sé non afferiscano direttamente a beni costituzionalmente intangibili, tra i quali non si ascrivono certo le conseguenze patrimoniali indirette delle attività sportive di qualsiasi livello – meritino di essere qualificate come diritti soggettivi o interessi legittimi.

Poiché il decreto legge n. 220 del 2003 non ha operato tale scelta in modo criptico né opinabile (giacché in tal caso assai ampio sarebbe stato lo spazio esegetico dell’interprete), bensì in modo espresso e inequivoco, ritiene il Collegio che al giudice che voglia applicare la legge non resti altra possibile alternativa, in tutti i già ricordati casi, che rendere la declaratoria di difetto assoluto di giurisdizione.

5. – Conformemente a quanto opinato dal Collegio, anche in un autorevole contributo dottrinale è stata affermata la non condivisibilità delle conclusioni cui, in punto di giurisdizione, è pervenuto il T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, in sede cautelare, con l’ord. 22 agosto 2006, n. 46 (a proposito del ricorso ivi proposto da un noto ex direttore generale della Juventus, avverso una sanzione disciplinare di cinque anni di squalifica e € 50.000 di ammenda comminatagli dalla F.I.G.C.).

Invero, tutte le sanzioni sportive (ma lo stesso sarebbe a dirsi nei casi di mancata irrogazione di esse a fronte di evidenti illeciti sportivi) producono in via immediata i loro effetti all’interno dell’ordinamento di settore, mentre solo indiretti ed eventuali sono gli effetti che da esse riverberano nell’ordinamento generale; sicché dalle citate disposizioni del D.L. n. 220/2003 è corretto trarre la conclusione che sono giustiziabili per l’ordinamento statale solo le posizioni soggettive riconosciute da quest’ultimo, ancorché connesse con l’ordinamento sportivo, e non invece il contrario (come vorrebbero le cit. ordinanze).

6 – Altresì conforme all’esegesi qui sostenuta risulta l’orien-tamento espresso dalla Corte regolatrice che, con la sentenza resa a Sezioni unite del 23 marzo 2004, n. 5775, ha così ricostruito – per quanto viene ora in rilievo – il sistema normativo introdotto dal cit. “decreto legge 19 agosto 2003, n. 220, contenente disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, convertito nella legge 17 ottobre 2003, n. 280”.

Il decreto, prendendo implicitamente atto della complessità organizzativa e strutturale dell'ordinamento sportivo, stabilisce che i rapporti tra questo e l'ordinamento dello Stato sono regolati in base al principio di autonomia, "salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo" (art. 1 primo comma)”.

La "giustizia sportiva" si riferisce, così, alle ipotesi in cui si discute dell'applicazione delle regole sportive; quella statale è chiamata, invece, a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l'ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi”.

Per individuare i casi in cui si applicano le sole regole tecnico - sportive, con conseguente riserva agli organi della giustizia sportiva della risoluzione delle corrispondenti controversie, è stabilito che all'ordinamento sportivo nazionale è riservata la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie di quell'ordinamento e delle sue articolazioni, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive (art. 2, primo comma)”.

In queste materie vige il sistema del cd. "vincolo sportivo". Le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati, infatti, hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Coni e delle federazioni sportive indicate negli articoli 15 e 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo" (art. 2, secondo comma)”.

I casi di rilevanza per l'ordinamento dello Stato delle situazioni giuridiche soggettive, connesse con l'ordinamento sportivo, sono attribuiti alla giurisdizione del giudice ordinario ed a quella esclusiva del giudice amministrativo”.

Il primo comma dell'art. 3 del decreto legge, in particolare, devolve al giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti. Alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, invece, è devoluta "ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o dalle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2" ”.

Il sistema, per quanto riguarda le questioni per le quali è stabilita autonomia dell'ordinamento sportivo, continua ad essere imperniato sull'onere di adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo (art. 2, secondo comma) e sulla salvezza incondizionata delle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Coni, delle Federazioni sportive e di quelle inserite nei contratti di cui alla legge istitutiva del Coni (art. 3, ultima parte)”.

Se ne ricava che, secondo il decreto legge n. 202 del 2003, la tutela fa riferimento alle seguenti quattro situazioni”.

Nella prima stanno le questioni che hanno per oggetto l'osservanza di norme regolamentari, organizzative e statutarie da parte di associazioni che, per dirla con l'art. 15 del decreto legislativo n. 242 del 1999, hanno personalità giuridica di diritto privato. Le regole che sono emanate in questo ambito sono espressione dell'autonomia normativa interna delle federazioni, non hanno rilevanza nell'ordinamento giuridico generale e le decisioni adottate in base ad esse sono collocate in un'area di non rilevanza (o d'indifferenza) per l'ordinamento statale, senza che possano essere considerate come espressione di potestà pubbliche ed essere considerate alla stregua di decisioni amministrative. La generale irrilevanza per l'ordinamento statale di tali norme e della loro violazione conduce all'assenza di una tutela giurisdizionale statale; ciò non significa assenza totale di tutela, ma garanzia di una giustizia di tipo associativo che funziona secondo gli schemi del diritto privato, come questa Corte ha avuto già modo di rilevare (sent. n. 4399 del 1989)”.

Nella seconda situazione stanno le questioni che nascono da comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, derivanti dalla violazione da parte degli associati di norme anch'esse interne all'ordinamento sportivo. Pure per queste situazioni v'è la stessa condizione di non rilevanza per l'ordinamento statale, prima indicata. Queste prime due situazioni, in definitiva, restano all'interno del sistema dell'ordinamento sportivo propriamente detto e le possibili controversie che in esso sorgono non possono formare mai oggetto della giurisdizione statale”.

La terza situazione comprende l'attività che le federazioni sportive nazionali debbono svolgere in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Coni e del Cio, come dispone la prima parte del già citato art. 15”.

Nel testo del decreto legge n. 220 del 2003 anteriore alla legge di conversione, in essa figuravano l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati e l'organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma limitato e l'ammissione alle stesse delle squadre e degli atleti”.

Indipendentemente dalla soppressione delle due categorie, l'indicazione vale ancora come esemplificazione delle corrispondenti controversie, l'oggetto delle quali è costituito dall'attività provvedimentale delle federazioni, la quale, esaurito l'obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie, è sottoposta alla giurisdizione amministrativa esclusiva”.

Infine, stanno le questioni concernenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti”.

Esaurito, anche in questo caso, l'obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario”.

La constatazione che anche le Sezioni unite abbiano ricostruito il sistema in termini strettamente aderenti a quelli posti dal legislatore ordinario, conforta il Collegio nel ritenere che è questa l’unica corretta esegesi del decreto legge n. 220/2003, in esame.

D’altra parte, non v’è dubbio che gli interessi fatti valere con il ricorso di primo grado vadano inquadrati, nella quadripartizione prospettata dalle Sezioni unite, nell’ambito delle prime due situazioni (e, segnatamente, nella seconda): sicché – per dirla con le già riferite parole della Corte – essi, “in definitiva, restano all'interno del sistema dell'ordinamento sportivo propriamente detto e le possibili controversie che in esso sorgono non possono formare mai oggetto della giurisdizione statale”.

7 Passando, quindi, alla verifica della concreta riferibilità della specifica controversia in esame alle questioni, di cui si è ampiamente detto, per le quali il cit. art. 2 del D.L. n. 220/2003 esclude la rilevanza nell’ordinamento statuale – e, perciò, la sussistenza della giurisdizione – si ricorda che con il ricorso di prime cure è stato richiesto l’annullamento “del provvedimento n. 67 del Giudice sportivo della F.I.G.C. di cui al comunicato ufficiale n. 227 del 14 febbraio 2007”, degli atti connessi “e, per quanto occorrer possa, degli articoli 9, 11 e 14 del vigente "codice di Giustizia Sportiva" della F.I.G.C.”; nonché “il rimborso e il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dai ricorrenti”.

Si è già visto che l’impugnato provvedimento n. 67 del 14 febbraio 2007 aveva disposto la squalifica dello stadio Massimino di Catania sino al 30 giugno 2007, nonché lo svolgimento a porte chiuse (cioè in assenza di pubblico) di tutte le partite casalinghe del Catania Calcio s.p.a. fino a detta data, ovunque disputate.

7.1. S’era fatta riserva (al superiore punto 4), di verificare, ai fini del radicamento o meno della giurisdizione statuale, che la controversia in esame effettivamente riguardasse in via esclusiva rapporti dei quali, per espressa previsione del cit. art. 2 del D.L. n. 220/2003, è escluso ogni rilievo per l’ordinamento statuale, restando riservati a quello sportivo.

Alla stregua di quanto si è sin qui detto ed essendosi testé ricordato l’oggetto dell’impugnativa, tale verifica risulta assai agevole.

Non si può infatti dubitare del fatto che l’impugnato provvedimento n. 67 del Giudice sportivo in data 14 febbraio 2007, tanto nella parte in cui dispone la squalifica del campo del Catania Calcio fino al 30 giugno 2007, quanto in quella in cui obbliga tale squadra a giocare a porte chiuse tutte le partite casalinghe ovunque disputate fino alla stessa data, costituisce irrogazione e applicazione di sanzioni disciplinari sportive, ai sensi e per gli effetti – di cui si è già detto – dell’art. 2, comma 1, lett. b) del cit. D.L. n. 220 del 2003.

Neppure si può dubitare che l’ulteriore impugnativa, parimenti proposta in via di eventuale estensione (“per quanto occorrer possa”) del petitum, che concerne gli articoli 9, 11 e 14 del vigente "codice di Giustizia Sportiva" della F.I.G.C., integri comunque una questione avente a oggetto “i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare”, ai sensi del già cit. art. 2, comma 1, lett. b) del cit. D.L. n. 220 del 2003.

Per quanto infine attiene all’ulteriore domanda di condanna delle controparti intimate in primo grado al “rimborso e risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dai ricorrenti”, si vedrà fra breve che anch’essa, per come in questa sede proposta, esula dalla giurisdizione, al pari delle domande principali di annullamento cui tale richiesta di condanna dichiaratamente accede.

7.2. L’unica peculiarità del caso in esame, rispetto ai vari altri consimili che negli ultimi anni sono stati più volti portati all’esame della giustizia amministrativa, consiste nel fatto che la domanda di annullamento della sanzione disciplinare sportiva è stata proposta non dalla squadra di calcio disciplinarmente sanzionata dalla F.I.G.C., ma da alcuni suoi abbonati, titolari in quanto tali del diritto contrattuale di assistere alle partite in casa della predetta squadra di calcio.

Il Collegio non ritiene di dover approfondire il tema della legittimazione ad agire dei ricorrenti, perché il chiaro disposto del cit. art. 2 del D.L. n. 220/2003 esclude in radice la giurisdizione di ogni giudice statale negli ambiti ivi indicati riservati all’ordinamento sportivo, tra cui come si è ampiamente già detto rientra l’irrogazione e l’appli-cazione delle sanzioni disciplinari sportive, sicché appare certo che tale difetto assoluto di giurisdizione – vieppiù in quanto concerne la materia e non il profilo soggettivo del ricorrente – va dichiarato a prescindere da chi sia il soggetto che, ritenendosi leso, devolva la controversia alla giurisdizione statuale.

Sicchè – pur essendo quantomeno “inusuale” che il creditore ex contractu del destinatario di un provvedimento amministrativo sfavorevole impugni quest’ultimo, la situazione risultando in effetti analoga a quella del locatario di un ombrellone che volesse impugnare la revoca della concessione demaniale marittima del titolare dello stabilimento balneare – si tralascia il profilo della legittimazione ad agire, in quanto lo si reputa assorbito, erga omnes, dal difetto assoluto di giurisdizione.

7.3. Quest’ultimo parimenti assorbe, ovviamente, tutti gli ulteriori profili – primo fra tutti quello della competenza territoriale, come si è già ampiamente visto supra – sia di rito, sia, a fortiori, di merito.

Di essi, dunque, non deve conoscere alcun giudice dello Stato.

7.4. Va infine ribadita, per completezza, l’inammissibilità in questa sede altresì della domanda di tutela risarcitoria, che i ricorrenti hanno proposto in prime cure per asserita lesione di loro diritti assoluti (danno all’onore e alla reputazione, nonché c.d. danno esistenziale) e relativi (lesione dei diritti contrattuali acquistati con gli abbonamenti).

Si tratta, invero, di diritti che non interferiscono in alcun modo con le vicende interne dell’ordinamento sportivo (le quali, per legge, sono riservate a quest’ultimo).

Sotto un primo profilo, la circostanza che gli odierni ricorrenti possano agire contrattualmente, in altre sedi, verso il Catania Calcio s.p.a., non li abilita tuttavia ad agire per l’annullamento (né per la disapplicazione) di atti dell’ordinamento sportivo rispetto ai quali la legge dello Stato ha espressamente affermato il proprio disinteresse, avendoli qualificati a ogni effetto come irrilevanti per l’ordinamento giuridico statuale. Infatti il diritto di credito dell’abbonato – tutelato verso la società debitrice, ovvero anche erga omnes – non legittima quest’ultimo a esercitare, in via sostanzialmente surrogatoria, azioni giurisdizionali che, ai sensi del cit. D.L. n. 220/2003 e alla stregua di quanto si è sopra osservato, sono radicalmente precluse a chiunque.

D’altronde, né i diritti contrattuali verso il Catania Calcio s.p.a. radicano nei creditori alcun interesse legittimo rispetto a vicende sportive di cui è la stessa legge a escludere ogni rilievo per l’ordinamento giuridico, e con esso la sussistenza di ogni giurisdizione pubblica; né, ai fini in discorso, assume alcun rilievo il fatto che – a partire da Cass., S.U., 26 gennaio 1971, n. 174 – la giurisprudenza civile ammetta la tutela erga omnes del credito attribuendo al creditore l’azione aquiliana verso il terzo che ha reso impossibile la prestazione.

Sotto ulteriore profilo, l’inammissibilità, per la ragione già esposta, delle esaminate domande risarcitorie consegue, altresì, al fatto che le stesse sono state in questa sede concretamente formulate come conseguenziali e complementari rispetto all’illegittimità degli atti impugnati, pretesamente amministrativi, e dei quali era stato richiesto l’annullamento: sicché il difetto di giurisdizione sugli atti interni all’ordinamento sportivo, che si dichiara con la presente decisione, preclude la cognizione anche sulle formulate domande risarcitorie.

8. – In conclusione, in accoglimento nei sensi predetti del secondo motivo di appello, va dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione su tutte le domande proposte con il ricorso di prime cure – ogni ulteriore profilo restando assorbito in tale declaratoria – con annullamento senza rinvio della sentenza gravata; è, per l’effetto, inammissibile il ricorso di primo grado.

Le spese del doppio grado del giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, sono poste a carico solidale dei soggetti ivi indicati, con riparto paritario di tali oneri, nei rapporti interni, tra tutte le persone fisiche o giuridiche solidalmente obbligate a concorrervi.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l’appello, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla senza rinvio la sentenza gravata e dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.

Condanna, in solido, le parti private appellate costituite nonché la Provincia regionale di Catania e la Confederazione Nazionale Nuovi Consumatori Europei a rifondere alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, al Comitato Olimpico Nazionale Italiano ed alla Lega Nazionale Professionisti, parimenti con solidarietà attiva, le spese del doppio grado del giudizio, che liquida in complessivi € 5.000,00 (Cinquemila/00) oltre accessori di legge.

Nulla per le spese nei confronti dei soggetti intimati e non costituitisi.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 10 maggio 2007 dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Claudio Zucchelli, Presidente f.f., Pietro Falcone, Ermanno de Francisco, estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, Componenti.

F.to: Claudio Zucchelli, Presidente f.f.

F.to: Ermanno de Francisco, Estensore

F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario

Depositata in segreteria  il 8 novembre 2007


 

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